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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Somma Vesuviana - Divisione Urbanistica e Gestione del Territorio prot. n. 10518 del 1° giugno 2016, avente a oggetto “Accertamento di inottemperanza alle ordinanze di demolizione di opere abusive n. 143 del 07/08/1998, n. 154 del 15/09/1998, n. 155 del 15/09/1998, n. 159 del 16/09/1998 e le ingiunzioni n. 193 del 06/10/1998, n. 202 del 12/10/1998, n. 203 del 12/10/1998, n. 204 del 12/10/1998. Dichiarazione di immissione nel possesso ed acquisizione di opera abusiva, nonché la relativa area di sedime ed area pertinenziale”; - di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, comunque lesivo;

Giustizia amministrativa201604368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza agli ordini di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive, dell'area di sedime e dell'area pertinenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di acquisizione delle opere abusive e delle relative aree, deducendo esclusivamente vizi derivati dal precedente diniego delle istanze di condono edilizio e delle connesse domande di accertamento di compatibilità paesaggistica. In particolare, hanno sostenuto che l'acquisizione fosse illegittima perché fondata sul rigetto delle istanze di condono per asserita carenza della documentazione tecnica, carenza che essi contestavano; hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 35 della legge n. 47 del 1985, applicabile per il rinvio dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, nonché difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, sostenendo di avere trasmesso la documentazione necessaria con nota del 2 maggio 2006 e che l'eventuale mancata acquisizione agli atti comunali fosse imputabile all'amministrazione. Il giudizio era stato sospeso in attesa della definizione del ricorso straordinario proposto contro il diniego di condono; tale ricorso è stato successivamente respinto con decreto del Presidente della Repubblica del 7 novembre 2025, sul presupposto prevalente che le opere non fossero comunque sanabili perché realizzate su immobili sottoposti a vincoli anteriori alla loro esecuzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che tutte le censure proposte riguardavano soltanto l'illegittimità derivata del provvedimento di acquisizione, in ragione di asseriti vizi del diniego di condono quale atto presupposto. Poiché il diniego è stato definitivamente consolidato dal decreto del Presidente della Repubblica adottato sul ricorso straordinario, il giudice amministrativo ha ritenuto di non poter riesaminare i vizi eventualmente riferibili a tale atto presupposto. Ne consegue la conferma del provvedimento di acquisizione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 47/1985

    Richiamato dai ricorrenti quale disciplina applicabile alla documentazione necessaria per il condono edilizio, per effetto del rinvio operato dall'art. 32 del d.l. n. 269/2003.

  • art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Indicato quale fonte del rinvio alla disciplina dell'art. 35 della legge n. 47/1985.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nell'ordinanza di sospensione del giudizio quale base normativa della sospensione per pregiudizialità rispetto alla definizione del ricorso straordinario.

  • art. 79 c.p.a.

    Richiamato congiuntamente all'art. 295 c.p.c. per la sospensione del giudizio amministrativo in presenza di una questione pregiudiziale.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione di un atto sanzionatorio o acquisitivo è fondata esclusivamente su vizi derivati dell'atto presupposto, la definizione con esito sfavorevole e il consolidamento dell'atto presupposto impediscono al giudice di riesaminare i vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere contro quest'ultimo.
  • La presentazione di un'istanza di condono edilizio può determinare la sospensione dell'attività repressiva dell'abuso, compreso l'effetto acquisitivo conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione, fino alla definizione del procedimento di condono.
  • La decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che consolida il diniego di condono preclude, nel successivo giudizio contro l'acquisizione dell'abuso, il riesame delle censure rivolte esclusivamente contro il diniego quale atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanzioni amministrative pecuniarieIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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