Sentenza del 08/01/2020 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Iugnazioni civili - Impugnazioni in generale . Incidentali - Tardive - Impugnazione principale - Inammissibilità - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha dichiarato inammissibili sia l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale tardivo della società. Di conseguenza la sentenza di primo grado è divenuta definitiva (passaggio in giudicato). Le spese del grado sono state compensate in ragione delle gravi ed eccezionali motivazioni della decisione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento IRES, IVA e IRAP relativo al 2012 nella parte in cui attribuiva al socio unico debiti extra-bilancio e omessa ritenuta, sostenendo che la società appellata è a ristretta base sociale e pertanto opera la presunzione di imputazione degli utili ai soci. La commissione ha ritenuto l'appello principale inammissibile per difetto di motivi specifici: l'atto di appello si limitava a riprodurre le stesse argomentazioni già esaminate e confutate dal giudice di primo grado senza indicare in modo puntuale perché le ragioni di quest'ultimo fossero errate. La società aveva anche proposto appello incidentale tardivo, che però perde efficacia perché l'appello principale è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 85 TUIR
La norma è richiamata in relazione alla presunzione di imputazione degli utili extra-bilancio ai soci: la decisione esamina l'applicabilità della presunzione in presenza di compagini societarie a ristretta base sociale.
art. 5 D.lgs. 446/97
Richiamato tra le norme fiscali pertinenti, in relazione al regime sanzionatorio e al controllo fiscale; la decisione segnala contestazioni sulla correttezza dell'accertamento e delle sanzioni.
art. 11 D.lgs. 446/97
Richiamato come riferimento normativo sulle sanzioni e sul procedimento di accertamento; utilizzato nelle censure del resistente e nella disamina del merito, benché l'appello principale sia stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.
Cass. 27 giugno 2014, n. 14609
Cass. 27 giugno 2014, n. 14609
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui l'appello incidentale tardivo perde efficacia quando l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile; richiamata per motivare l'inefficacia dell'appello incidentale nel caso di specie.
Cass. 11 giugno 2008, n. 15483
Cass. 11 giugno 2008, n. 15483
Ulteriore pronuncia di Cassazione che conferma il principio sulla perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo se l'appello principale non produce effetto per inammissibilità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
Corte Costituzionale, sent. n. 77/2018
Richiamata in riferimento al criterio di compensazione delle spese processuali per gravi ed eccezionali ragioni; la Commissione ha compensato le spese richiamando tale principio.
Massime di principio
- Un atto di appello deve contenere motivi specifici e argomentati che esplicitino perché la decisione di primo grado sarebbe errata: la mera ripetizione delle difese di primo grado, se il giudice di primo grado le ha esaminate e confutate, rende l'appello inammissibile.
- Se l'appello principale viene dichiarato inammissibile, un appello incidentale tardivo perde efficacia: il ricorrente incidente non può ottenere un riesame di merito se non ha proposto tempestivamente l'impugnazione principale.
- Per evitare l'inammissibilità, l'appellante deve provare di aver considerato e confutato specificamente le ragioni del primo giudice, fornendo nuove argomentazioni o elementi che giustifichino una decisione diversa.
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale determina, di fatto, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che vi siano altre impugnazioni tempestive.
- Le spese del giudizio possono essere compensate anche in favore della parte privata quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni, secondo il principio affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.77/2018).
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