Ordinanza n. 595/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 601 del 14.07.2025 del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 601 del 14 luglio 2025, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto all'Azienda Ospedaliera Papardo il pagamento di euro 40.687,52, oltre accessori, in favore di una ricorrente, la consegna di documentazione lavorativa e il pagamento delle spese della procedura, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Il TAR ha rilevato che nel fascicolo non era stato depositato il decreto di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c. e che la mera attestazione di cancelleria non poteva essere considerata equivalente, poiché differiscono sia l'organo emanante sia l'oggetto del controllo: il decreto di esecutorietà comprende anche l'accertamento della regolarità della notificazione, mentre l'attestazione si limita al fatto storico della mancata opposizione nel termine.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né in rito né nel merito e ha disposto un adempimento istruttorio. Ha ordinato ai ricorrenti di depositare il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla notificazione, se anteriore. Il Collegio ha avvertito che il mancato tempestivo assolvimento dell'onere probatorio potrà comportare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 22 maggio 2026; ogni pronuncia su rito, merito e spese è rimasta sospesa.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
Il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo costituisce il documento necessario a comprovare l'esecutività del titolo azionato in ottemperanza; non è sostituibile dalla mera attestazione di cancelleria, che non assicura il medesimo controllo sulla regolarità della notificazione.
art. 643 c.p.c.
La verifica rilevante ai fini dell'esecutorietà comprende l'accertamento della regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio e avvertire delle conseguenze processuali del mancato assolvimento tempestivo dell'onere documentale, qui individuate nella possibile inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo, il ricorrente deve depositare il decreto di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c.; la mera attestazione di cancelleria relativa alla mancata opposizione non è equivalente, perché non documenta anche la regolarità della notificazione verificata ai fini dell'esecutorietà.
- Quando la prova dell'esecutività del titolo azionato non risulta dal fascicolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il deposito della relativa documentazione entro un termine perentorio o comunque espressamente fissato, avvertendo che il mancato adempimento può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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