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Ordinanza

Ordinanza n. 3473/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione: - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 17 novembre 2025, notificato in pari data, con cui la commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ha giudicato la ricorrente non idonea per asserito "uso di sostanze psicoattive confermate con GCSM" ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento tab. 1, punto 9, del D.M. n. 198 del 30 giugno 2003; - degli atti medici e dei verbali di valutazione della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nella parte in cui hanno determinato la non idoneità della ricorrente; - del decreto del Direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Statо del 19 dicembre 2025 con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei vincitori; - della relativa graduatoria approvata con il summenzionato decreto nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente; - ove occorra, del bando di concorso indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; - ove occorra, per quanto di ragione, del decreto del 6 ottobre 2025 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché di tutti i decreti del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di modifica ed integrazione del summenzionato bando; - ove occorra, della nota prot. 583 del 13 gennaio 2026 con cui è stata comunicata ai vincitori del concorso la data di avvio del corso di formazione; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica dell'odierna ricorrente ai fini dell'assunzione quale allievo agente della Polizia di Stato nonché per l'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali.

Giustizia amministrativa202600568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per l'accertata non idoneità psico-fisica derivante dall'asserito uso di sostanze psicoattive, con conseguente esclusione dalla graduatoria degli idonei vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale del 17 novembre 2025 con cui la commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici l'ha giudicata non idonea per asserito uso di sostanze psicoattive confermate con GCSM, nonché gli atti medici, la graduatoria e gli ulteriori atti concorsuali connessi. Ha dedotto la violazione della procedura di tracciabilità del campione, rilevando la non coincidenza tra il codice identificativo "5022" assegnato al campione e il codice "5042" riportato nel referto posto a fondamento dell'esclusione; l'inattendibilità dell'esame svolto dall'amministrazione, in ragione dell'esito negativo di un autonomo esame del capello eseguito il 19 novembre 2025 presso una struttura ospedaliera; il difetto di istruttoria; nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento della propria idoneità psico-fisica e l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha deciso definitivamente sulla domanda cautelare. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., sul campione di urine sigillato raccolto dall'amministrazione il 7 novembre 2025, al fine di ricercare i metaboliti urinari di sostanze stupefacenti o psicotrope, tra cui la benzoilecgonina. L'incarico è stato affidato al Responsabile della Sezione di Medicina Legale, Sicurezza Sociale e Tossicologia Forense dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", con facoltà di delega a un organo composto da almeno due medici o ricercatori qualificati. Il verificatore dovrà acquisire il campione presso il Centro di ricerche di laboratorio e tossicologia forense della Polizia di Stato, garantirne il trasporto secondo i protocolli di conservazione, effettuare l'analisi e depositare una relazione motivata entro i termini stabiliti. Il Ministero dovrà comunicare preventivamente alla difesa della ricorrente le modalità di consegna, consentire l'assistenza alle operazioni, redigere un verbale di consegna e curare il ritiro del campione dopo la verificazione. È stata inoltre disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. Le spese non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 9, d.m. n. 198 del 30 giugno 2003

    uso di sostanze psicoattive confermate con GCSM

    La disposizione è indicata quale parametro normativo del giudizio di non idoneità psico-fisica contestato dalla ricorrente.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare, tramite un soggetto qualificato, i fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Sono richiamati nell'ordinanza in relazione agli incombenti istruttori e alla verificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità psico-fisica dipende dall'attendibilità e dalla corretta tracciabilità di un campione biologico, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica sul campione conservato dall'amministrazione.
  • La verificazione di un campione biologico deve essere eseguita secondo protocolli idonei a garantirne integrità, conservazione e tracciabilità, con verbalizzazione delle operazioni di consegna e presa in carico e con possibilità di assistenza della parte interessata.
  • In presenza di un elevato numero di controinteressati collocati nella graduatoria concorsuale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso, del provvedimento giudiziale e dell'elenco dei controinteressati.
  • Quando la decisione richiede un accertamento tecnico non ancora eseguito, il giudice può limitarsi a disporre gli incombenti istruttori e rinviare la trattazione, senza anticipare la decisione sul merito o sull'esito definitivo della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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