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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41574/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna n. 1354/2020 (27/11/2020). Denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 670 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la notifica dell'avviso di deposito tardivo (2/03/2021) è nulla o inesistente perché al momento della scarcerazione (9/11/2020) aveva eletto domicilio in "Prato, via Sant'Anna n. 9" (registro della Casa circondariale di Prato) e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio eletto o, prima di notificare al difensore, effettuarsi le ricerche previste dall'art. 161, comma 4 c.p.p. La nullità avrebbe impedito la definitività della sentenza e, quindi, l'ordine di esecuzione doveva essere sospeso.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto un nuovo giudizio. Ha ritenuto che dagli atti non risulti con certezza se l'elezione di domicilio sia stata effettuata nello stesso procedimento e se, prima della notifica al difensore, sia stata verificata l'inidoneità del domicilio ai sensi dell'art. 162, comma 4 c.p.p. Ha richiamato il principio secondo cui l'elezione/dichiarazione di domicilio mantiene effetti anche dopo l'espulsione solo se resa nel medesimo procedimento; in assenza di accertamenti su questi profili va disposta la rinnovazione del giudizio per valutare la fondatezza della richiesta di sospensione.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla sospensione dell'esecuzione; la Corte ha preso atto della doglianza ma ha disposto accertamenti istruttori prima di decidere sulla fondatezza

  • art. 161, comma 3 cod. proc. pen.

    l'elezione di domicilio resa dal detenuto al momento della scarcerazione è rilevante ma i suoi effetti sono limitati al procedimento in cui è stata resa, salvo diversa e inequivoca dichiarazione

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    se è stato eletto domicilio valido nel medesimo procedimento la notifica dell'avviso di deposito tardivo deve essere eseguita presso tale domicilio; l'eventuale notifica al difensore trova applicazione solo dopo aver accertato l'impossibilità di procedere al domicilio

  • art. 162, comma 4 cod. proc. pen.

    impone di valutare l'inidoneità del domicilio eletto prima di procedere a notifiche alternative; la Corte ha indicato che tale accertamento doveva emergere dagli atti

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio dal detenuto conserva efficacia nel procedimento in cui è stata resa anche dopo l'espulsione, ma non si estende automaticamente ad altri procedimenti collegati salvo specifica manifestazione di volontà.
  • Quando è stata validamente eletta la residenza/domicilio nel medesimo procedimento, la notifica dell'avviso di deposito tardivo deve essere eseguita presso quel domicilio: la mancata osservanza può compromettere la validità della notifica e la definitività della sentenza.
  • In presenza di espulsione, non si assume automaticamente che l'elezione di domicilio sia inefficace: il giudice deve accertare se il domicilio è stato variato o è divenuto inidoneo prima di dichiarare valide notifiche alternative al difensore.
  • Se dagli atti non risultano verifiche sull'adeguatezza del domicilio eletto o sull'appartenenza della dichiarazione al medesimo procedimento, il rimedio corretto è l'annullamento e la rinnovazione del giudizio per ulteriori accertamenti, prima di decidere sulla sospensione dell'esecuzione.

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