Cassazione Civile, Ordinanza n. 08920/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 instaurato per la durata irragionevole di un precedente giudizio. Dopo varie fasi di merito e di legittimità, la Corte d'appello di Perugia, in sede di rinvio, ha nuovamente regolato le spese del procedimento, liquidandole solo per alcune fasi e compensando integralmente altre spese. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo hanno denunciato la violazione degli artt. 91 e 384 c.p.c. perché il giudice di rinvio avrebbe omesso di liquidare le spese dell'intero giudizio, trascurando sia il primo giudizio di merito sia il primo giudizio di legittimità; con il secondo hanno dedotto la violazione dell'art. 92 c.p.c. e difetto di motivazione, contestando la compensazione integrale delle spese di un giudizio di rinvio e del relativo giudizio di legittimità, assumendo l'assenza dei presupposti di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni; con il terzo hanno censurato la mancata motivazione sul mancato riconoscimento della maggiorazione del compenso per assistenza a più parti aventi la stessa posizione processuale prevista dal D.M. n. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, rigettato il terzo. Ha cassato il decreto impugnato e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. Ha quindi rideterminato complessivamente le spese dell'intero procedimento di equa riparazione, liquidando importi distinti per l'originario giudizio di merito, per ciascun giudizio di legittimità e per il secondo giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario, accessori ed esborsi, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
termine ragionevole di cui al relativo par. 1
richiamato come parametro della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 3 L. n. 89/2001
norma base del ricorso per equa riparazione per durata irragionevole
art. 91 c.p.c.
il giudice del rinvio deve regolare le spese dell'intero giudizio, avendo riguardo all'esito globale della lite
art. 92 c.p.c.
"soccombenza reciproca" o altre gravi ed eccezionali ragioni
la compensazione integrale è consentita solo nei casi previsti dalla norma, con motivazione adeguata; nel caso concreto mancavano i presupposti
art. 384 c.p.c.
consente alla Cassazione, in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito e liquidare direttamente le spese
art. 370, comma 1, c.p.c.
richiamato quanto alla costituzione del Ministero ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza
D.M. n. 55/2014
utilizzato per la liquidazione dei compensi professionali e per la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare; la maggiorazione per pluralità di parti è facoltativa
art. 4, D.M. n. 55/2014
maggiorazione per assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (fino alla misura del 30% per un massimo di 10 soggetti)
la Corte afferma che si tratta di una facoltà del giudice, non di un obbligo
L. n. 89/2001
legge Pinto, base del procedimento di equa riparazione per irragionevole durata
Massime di principio
- Il giudice del rinvio investito da una cassazione con rinvio deve pronunciare sulle spese dell'intero giudizio, considerando tutte le fasi di merito e di legittimità, e non può limitarsi alle sole fasi oggetto del rinvio.
- La regolazione delle spese va effettuata in base all'esito finale globale della controversia; l'omessa statuizione su una o più fasi integra violazione dei criteri di liquidazione delle spese.
- La compensazione integrale delle spese è ammissibile solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, e richiede l'effettiva ricorrenza dei presupposti indicati dalla norma, non essendo sufficiente un generico richiamo a presunti mutamenti giurisprudenziali.
- La maggiorazione del compenso per assistenza di più parti con la stessa posizione processuale è rimessa alla discrezionalità del giudice e il suo mancato riconoscimento, se non motivato come scelta escludente, non è di per sé censurabile in cassazione.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e procedere direttamente alla liquidazione delle spese del processo.
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