Sentenza n. 161/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - della nota prot. n. 4191 del 3 maggio 2021 del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Roccaraso, con la quale è stato comunicato il diniego definitivo alla richiesta di permesso a costruire prot. n. 2700 del 22 marzo 2021; - della nota prot. n. 3195 del 6 aprile 2021 del Comune di Roccaraso avente ad oggetto comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di permesso a costruire (nota prot. 2700/2021); - di ogni atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche di estremi non conosciuti dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di una variante al permesso di costruire, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto il permesso di costruire per il completamento della demolizione e ricostruzione, senza aumento volumetrico, di un edificio esistente. Successivamente chiedevano una variante per realizzare un aumento volumetrico di circa il 65%, con delocalizzazione di parte della volumetria su altre particelle, al fine di edificare ulteriori tre fabbricati residenziali. Il Comune comunicava i motivi ostativi e, dopo avere ricevuto le osservazioni dei richiedenti, adottava il diniego definitivo. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano violazione della partecipazione procedimentale e dell'art. 10-bis della l. 241/1990, sostenendo che il Comune avesse respinto le osservazioni mediante formule stereotipate senza esaminarle concretamente, oltre a dedurre difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erronea presupposizione, contraddittorietà, illogicità, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento. Con il secondo motivo contestavano la motivazione relativa all'assenza di urbanizzazione e alla destinazione urbanistica dell'area in Zona O, sostenendo che l'intervento fosse una ristrutturazione edilizia realizzabile direttamente in applicazione della normativa regionale e che non fosse necessario il ricorso a una variante urbanistica. Con il terzo motivo deducevano violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, richiamando la presenza di edifici e attività limitrofe, tra cui un ristorante, una caserma, un vivaio forestale e precedenti permessi di costruire.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il Comune non si è limitato a una formula di stile, ma ha esaminato e respinto nel merito le osservazioni, indicando che non superavano i motivi ostativi relativi alla mancanza dei presupposti per la delocalizzazione volumetrica, al contrasto con il PAI e alla destinazione urbanistica della Zona O. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il diniego era plurimotivato e i ricorrenti non avevano censurato tutte le ragioni autonome poste a fondamento dell'atto, in particolare il contrasto con l'art. 17 delle Norme di attuazione del PAI e l'assenza dei presupposti dell'area urbana degradata richiesti per la dislocazione volumetrica. Le nuove contestazioni formulate soltanto nella memoria non potevano integrare motivi di ricorso. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto infondate le censure sull'urbanizzazione e sulla Zona O: la richiesta non riguardava una mera ristrutturazione, ma comportava la realizzazione di ulteriori immobili su diverso sedime, con nuova volumetria e delocalizzazione di parte di quella esistente; l'intervento doveva quindi essere qualificato come nuova costruzione. Il terzo motivo è stato respinto perché le situazioni richiamate non erano comparabili: il ristorante aveva destinazione non residenziale ed era preesistente, mentre i precedenti permessi dei ricorrenti riguardavano interventi diversi. È stata inoltre ritenuta irrilevante la disciplina urbanistica sopravvenuta, in applicazione del principio tempus regit actum. Le spese, liquidate in 3.000 euro, sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto è assolto quando il provvedimento finale le considera e le respinge nel merito, senza necessità di una confutazione analitica di ogni argomento.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La motivazione del diniego deve rendere comprensibili le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza e delle osservazioni procedimentali.
art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, anche su diverso sedime nei limiti richiamati dalla sentenza, non comprende il moltiplicarsi degli immobili attraverso la destinazione di volumetria residua e incrementale alla costruzione di ulteriori fabbricati.
art. 17 Norme di attuazione del PAI
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Nelle aree a pericolosità elevata P2 sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino incremento del carico urbanistico; tale disciplina impedisce l'aumento volumetrico richiesto.
art. 2, comma 1-bis, L.R. Abruzzo 49/2012
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La delocalizzazione volumetrica è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla normativa regionale, che nel caso concreto il Comune ha ritenuto insussistenti.
art. 5, comma 9, d.l. 70/2011
area urbana degradata con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione
La dislocazione volumetrica presuppone la presenza di un'area urbana degradata con le caratteristiche indicate dalla norma; il Collegio ha rilevato che tale presupposto non era stato censurato e, comunque, non risultava integrato.
art. 91 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le spese seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, il ricorrente deve censurare ciascuna ragione idonea, da sola, a sorreggerlo; la mancata impugnazione anche di una sola di esse determina il difetto di interesse all'esame delle censure relative alle altre e impedisce l'annullamento dell'atto.
- L'obbligo dell'amministrazione di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto è adempiuto quando il provvedimento finale le prende in considerazione e ne espone le ragioni di reiezione nel merito; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singola argomentazione, purché la motivazione non sia meramente stereotipata.
- La realizzazione di ulteriori fabbricati su particelle diverse da quella dell'edificio originario, mediante trasferimento di volumetria residua e incremento volumetrico, non costituisce mera ristrutturazione edilizia, ma nuova costruzione, anche se l'edificio originario viene demolito e parzialmente ricostruito sul sedime iniziale.
- La legittimità di un diniego edilizio deve essere valutata alla luce della disciplina urbanistica vigente al momento dell'adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum; una disciplina urbanistica sopravvenuta non rende illegittimo il diniego già adottato.
- La disparità di trattamento in materia edilizia non può essere affermata mediante il solo richiamo a edifici o attività presenti nella medesima area: il ricorrente deve dimostrare l'effettiva omogeneità delle situazioni poste a confronto sotto il profilo urbanistico, funzionale e costruttivo.
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