Cassazione Penale, Sentenza n. 30195/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per detenzione di tabacchi con segni distintivi contraffatti, ricettazione e contrabbando di tabacchi lavorati. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., sostenendo che la prova della contraffazione dei marchi fosse stata tratta solo da elementi formali, senza accertamenti tecnici, e che la ricettazione fosse incompatibile con la contestazione relativa alla vendita dei pacchetti e con l'esclusione della provenienza estera del tabacco. Con il secondo motivo invocava l'applicazione della disciplina sopravvenuta del d.lgs. 141/2024, assumendo che il contrabbando di quantitativi inferiori a 15 kg non fosse più penalmente rilevante e che la continuità normativa non potesse essere mantenuta in presenza della riforma. Con il terzo motivo contestava il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva reiterata e la mancata applicazione dell'ipotesi lieve della ricettazione, deducendo che il giudice avesse valorizzato in modo illegittimo la mancata confessione e che la motivazione sulla recidiva fosse automatica e non individualizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato perché la motivazione di merito aveva logicamente desunto la contraffazione dei marchi dalla mancanza del codice identificativo univoco, dalla sua ripetizione su più confezioni e dall'assenza di documentazione lecita di provenienza, elementi idonei a integrare il delitto di cui all'art. 474 c.p.; ha inoltre confermato la ricettazione, individuando correttamente come reato presupposto il delitto di contraffazione dei marchi e affermando che, ai fini dell'art. 648 c.p., non occorre la prova positiva della partecipazione dell'imputato al reato presupposto, ma basta che non emerga prova contraria. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte ha ritenuto sussistente una continuità normativa tra la disciplina previgente del contrabbando di tabacchi connesso a delitti contro la fede pubblica e quella introdotta dal d.lgs. 141/2024, che mantiene la rilevanza penale della condotta senza distinguere tra tabacco lavorato estero e nazionale. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte aspecifico e in parte infondato: la questione sull'ipotesi lieve della ricettazione era nuova in cassazione; il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente, fondata su precedenti penali specifici e assenza di elementi favorevoli; la recidiva era motivata in modo adeguato valorizzando la progressione criminosa e le numerose precedenti violazioni in materia di contrabbando. Ne è derivata la conferma della condanna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
integra il delitto di commercio o detenzione di prodotti con segni falsi quando la merce rinvenuta reca marchi contraffatti, desumibili da indici oggettivi quali assenza di codice identificativo univoco, ripetizione dello stesso codice su confezioni diverse e mancanza di documentazione lecita di provenienza
art. 648 c.p.
per la ricettazione non è necessaria la prova positiva della partecipazione dell'imputato al reato presupposto; è sufficiente la prova della provenienza delittuosa del bene e l'assenza di prova contraria
art. 473 c.p.
individuato come reato presupposto del bene proveniente da confezioni recanti marchi contraffatti
art. 192 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito coerente e logica nell'apprezzamento degli indizi
art. 2 c.p.
invocato per la disciplina sopravvenuta più favorevole; la Corte ha escluso l'abolitio criminis ritenendo sussistente la continuità normativa
artt. 84 e 85 d.lgs. 141/2024
la nuova disciplina del contrabbando di tabacchi è stata letta come continuità normativa rispetto alla previgente, mantenendo la sanzione penale per il contrabbando connesso a delitti contro la fede pubblica
art. 62-bis c.p.
richiamato in tema di attenuanti generiche; il loro diniego è stato ritenuto motivato in base ai precedenti penali e alla mancanza di elementi favorevoli
art. 99 c.p.
richiamato per la recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che valorizzava la progressione criminosa e i precedenti specifici
art. 133 c.p.
richiamato per la commisurazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo
art. 291-bis d.P.R. 43/1973
richiamato come disciplina previgente del contrabbando di tabacchi, poi sostituita dalla nuova normativa ma senza soluzione di continuità penalmente rilevante
art. 291-ter d.P.R. 43/1973
citato nella descrizione dei reati contestati in sentenza di merito
art. 296 d.P.R. 43/1973
citato nella descrizione dei reati contestati in sentenza di merito
art. 1 legge n. 27 del 1957
richiamato dalla Corte come base della disciplina previgente del contrabbando di tabacchi
art. 65 legge n. 907 del 1942
richiamato come disposizione previgente poi abrogata, ma sostanzialmente confluita nella nuova disciplina
art. 81 legge n. 907 del 1942
richiamato insieme alle altre norme previgenti sul contrabbando di tabacchi
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del delitto di commercio o detenzione di prodotti con segni falsi, il giudice può valorizzare un complesso di indizi oggettivi relativi al prodotto e alla sua tracciabilità; non è necessario un accertamento tecnico-formale se il quadro probatorio consente logicamente di inferire la contraffazione dei marchi.
- Per la ricettazione non occorre che il reato presupposto sia formalmente contestato o definitivamente accertato contro un autore determinato; è sufficiente che dagli elementi acquisiti risulti la provenienza delittuosa del bene e non emerga prova della partecipazione dell'imputato al reato presupposto.
- Il delitto di ricettazione e il delitto di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, perché tutelano interessi e condotte diverse e non presentano un rapporto di specialità tale da escludere l'applicazione cumulativa.
- La sopravvenienza normativa non determina abolitio criminis quando la nuova disciplina conserva la rilevanza penale della condotta in continuità con la precedente, anche se ne modifica la struttura o la collocazione sistematica.
- In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove non devolute al giudice di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; il ricorso non può essere usato per introdurre per la prima volta censure estranee al thema decidendum del giudizio di appello.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi, come precedenti penali specifici e assenza di elementi favorevoli, senza dover esaminare analiticamente ogni singola allegazione difensiva.
- La recidiva può essere motivatamente riconosciuta sulla base della progressione criminosa e della reiterazione di condotte omogenee, purché la motivazione dia conto della maggiore pericolosità desunta dal percorso delittuoso complessivo.
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