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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14732/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 c.p., con riferimento all'art. 577 n.4 e all'art. 61 n.1 c.p.), contestando la correttezza della motivazione che ha retto la dichiarazione di responsabilità. Il motivo unico è stato ritenuto generico e indeterminato perché privo dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., non indicante gli elementi specifici sui quali si fondano i vizi dedotti e quindi non consentente al giudice dell'impugnazione di esercitare il suo sindacato di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto (ossia quanto alla conferma della responsabilità penale), ma ha rilevato l'illegittimità della pena di reclusione applicata. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, valutata la personalità dell'imputato secondo i criteri dell'art. 133 c.p., ha sostituito la pena detentiva con una multa di euro 516,00. Quindi la condanna è stata confermata sul piano della responsabilità, mentre il regime sanzionatorio è stato rideterminato in misura pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma che disciplina il reato di lesioni personali; utilizzata per qualificare il fatto addebitato all'imputato come lesione personale.

  • art. 585 c.p.

    Richiamata congiuntamente con l'art. 582 per la configurazione delle lesioni aggravate; nel contesto la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi per la condanna alla fattispecie aggravata.

  • art. 577, n. 4 c.p.

    Aggravante richiamata a carico dell'imputato; la Corte ha valutato la presenza della circostanza aggravante richiamata ai fini del reato contestato.

  • art. 61, n. 1 c.p.

    Circostanza aggravante della recidiva generica; la Corte ha ritenuto equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, ma ha considerato la circostanza nel complesso del trattamento sanzionatorio.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che elenca i requisiti di specificità del motivo di impugnazione; la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso generico e indeterminato per carenza di tali requisiti, dichiarando l'inammissibilità del gravame nel resto.

  • art. 52, co. 2, lett. b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Normativa che individua le ipotesi in cui la pena detentiva, per il suo esiguo ammontare, può essere sostituita da una pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto che la reclusione applicata fosse illegittima alla luce di tale disposizione e ha quindi convertito la pena in una multa.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (tenendo conto della personalità dell'imputato e delle circostanze); la Corte lo ha utilizzato per fissare l'ammontare della multa sostitutiva in euro 516,00.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso che non indica in modo specifico gli elementi di fatto o di diritto contestati, in contrasto con l'art. 581 c.p.p., rischia l'inammissibilità perché impedisce al giudice d'appello di esercitare il sindacato critico sulla motivazione impugnata.
  • La conferma della responsabilità penale può essere mantenuta anche se il ricorso è in gran parte inammissibile, mentre il giudice di legittimità può intervenire autonomamente sul trattamento sanzionatorio quando rileva illegittimità della pena applicata.
  • Se la pena detentiva inflitta è di entità così ridotta da rientrare nelle fattispecie che ammettono sanzioni alternative (secondo il D.Lgs. 274/2000), il giudice può sostituire la reclusione con una pena pecuniaria valutando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • L'annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio è possibile quando il vizio riguarda solo la determinazione o la natura della pena e non incide sulla dichiarazione di responsabilità.
  • In situazioni simili è utile articolare il ricorso indicando chiaramente i punti di vizio della motivazione (con riferimento a pagine e passaggi precisi della sentenza impugnata) per evitare la declaratoria di genericità ex art. 581 c.p.p.

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