Sentenza n. 335/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento 1.- del provvedimento di messa in sicurezza e riqualificazione urbana, non cognito e genericamente indicato sul cartello apposto dalla ditta Apedil S.r.l. sul cantiere; 2.- della comunicazione inviata alla conservatoria dei registri immobiliari per la trascrizione con creazione di una sub particella per procedere al ripristino se esistente e non cognita; 3.- della dichiarazione di sussistenza dell’interesse pubblico, se esistente e non cognita; 4.- della relazione tecnica presentata sottoposta alla Giunta comunale dalla quale si evincono i costi dell’operazione, se esistente e non cognita; 5.- della deliberazione della Giunta Comunale che approva la relazione tecnica, se esistente e non cognita; 6.- della comunicazione di acquisizione al patrimonio comunale con l’allegata documentazione: a) relazione tecnica di inottemperanza con foto; b) Trascrizione; c) visura ipotecaria ed estratto di mappa; d) relazione tecnica con i costi dell’operazione; 7) dell’affidamento dei lavori deve avvenire secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 36/2023; 8) di ogni altro atto cognito e non cognito presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ove e se intervenute; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E PER LA DECLARATORIA: 1.- dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti del 01/12/2025; 2.- della violazione del DPR 380/01 in merito alla procedura ripristinatoria e/o acquisitiva; 3.- della mancata comunicazione al ricorrente dei provvedimenti amministrativi previsti dal DPR 380/2001; 4.- dell’illegittimità delle opere realizzate perché realizzate in violazione della partecipazione amministrativa; 5.- dell’illegittimità delle opere realizzate in difetto della necessaria trascrizione presso i registri della conservatoria immobiliare che perfeziona l’acquisizione materiale del bene al patrimonio comunale e la sua effettiva disponibilità in mano pubblica; 6.- dell’illegittimo affidamento alla ditta APEDIL S.r.l. per le opere di ripristino dello stato dei luoghi; 7.- della violazione legittimo affidamento della parte privata nonché dell’errata istruttoria e valutazione delle comunicazioni inviate dal Sig. Mollo; 8.- della mancata ostensione e per l’ostensione AI SENSI DELL’ART. 116, COMMA II, DEL C.P.A. della documentazione richiesta come indicata nell’istanza di accesso agli atti e precisamente indicati al n. 8 della parte in fatto, anche ai sensi dell’art. 2bis; 9.- della violazione della L. 31 dicembre 2009, n. 196; del D.Lgs. 118/2011; del D.Lgs. n. 36/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attività comunale di ripristino dello stato dei luoghi e acquisizione al patrimonio comunale conseguenti all'inottemperanza a un'ingiunzione di demolizione, nonché rigetto tacito dell'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti, in parte non conosciuti, relativi ai lavori comunali di ripristino dello stato dei luoghi su un immobile interessato da un'ingiunzione di demolizione del 2007, riguardante la realizzazione senza titolo di un terrazzo di copertura. Ha dedotto di non essere mai stato destinatario di atti di accertamento dell'inottemperanza o di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, di essersi sempre dichiarato disponibile alla demolizione spontanea e di avere un interesse alla restituzione del bene. Ha inoltre contestato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 1° dicembre 2025, chiedendo l'ostensione della documentazione relativa alla procedura ripristinatoria e acquisitiva, ai costi, all'affidamento dei lavori e agli atti comunali presupposti. Sono stati dedotti anche vizi di violazione del d.P.R. 380/2001, della disciplina sulla partecipazione procedimentale, del legittimo affidamento, difetto di istruttoria e violazione della normativa contabile e sui contratti pubblici.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha respinto la doglianza principale relativa alla procedura di ripristino e all'acquisizione del bene, ritenendola manifestamente infondata: il mancato rispetto del termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione dell'ingiunzione di demolizione determina ipso facto la perdita della proprietà sul bene abusivo. L'eventuale demolizione spontanea tardiva, anche se autorizzata dal Comune, non fa sorgere un diritto alla retrocessione del bene; può soltanto evitare la perdita dell'ulteriore area prevista dalla disciplina applicabile, ove non già individuata nell'ordinanza, e gli eventuali maggiori costi della demolizione in danno. Il ricorso è stato invece accolto quanto all'impugnazione del rigetto tacito dell'istanza di accesso, poiché il Comune aveva depositato soltanto una parte dei documenti richiesti. Il Comune è stato quindi ordinato di consentire l'accesso ai documenti non già prodotti in giudizio entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti; il TAR ha utilizzato tale rito.
art. 116 c.p.a.
Rilevante per la tutela giurisdizionale avverso il diniego o silenzio sull'istanza di accesso; il TAR ha ordinato l'ostensione della documentazione non depositata dal Comune.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione entro il termine di 90 giorni comporta l'acquisizione ipso facto del bene abusivo al patrimonio comunale; la demolizione tardiva non determina la retrocessione.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16
la demolizione spontanea tardiva, ove anche autorizzata dal Comune, non può comportare il sorgere di un diritto alla ‘retrocessione’ del bene stesso, ma può al più scongiurare “la perdita dell’ulteriore proprietà sino a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita se non è già stata individuata in sede di ordinanza di demolizione, nonché gli eventuali maggiori costi derivanti dalla demolizione in danno”
La demolizione spontanea tardiva non restituisce la proprietà del bene già acquisito, ma può evitare ulteriori conseguenze patrimoniali e i maggiori costi della demolizione d'ufficio.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione entro il termine di 90 giorni dalla sua comunicazione determina automaticamente la perdita della proprietà sul bene abusivo e l'acquisizione dello stesso al patrimonio comunale, senza necessità che il privato conservi un diritto di proprietà fino all'adozione di ulteriori atti dichiarativi.
- La demolizione spontanea eseguita tardivamente, anche se autorizzata dall'amministrazione, non attribuisce al precedente proprietario un diritto alla retrocessione del bene già acquisito al patrimonio comunale.
- La demolizione spontanea tardiva può al più evitare la perdita dell'ulteriore area fino a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita, se tale area non è stata già individuata nell'ingiunzione, nonché gli eventuali maggiori costi della demolizione eseguita in danno.
- Quando l'amministrazione, nel giudizio instaurato contro il silenzio sull'istanza di accesso, deposita soltanto una parte dei documenti richiesti, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla documentazione non ancora ostesa, con ordine di accesso entro il termine fissato dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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