Sentenza n. 242/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 25.03.2025 n. 327.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 25 marzo 2025, n. 327, relativa all'attribuzione della carta del docente per l'annualità 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 25 marzo 2025, n. 327, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore corrispondente all'annualità scolastica 2024/2025. Il Ministero si è costituito senza formulare, nel merito, contestazioni. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di contestazioni sul contenuto del giudicato, nonché il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti all'annualità oggetto del giudizio. Per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine di trenta giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 112 c.p.a.
La pronuncia è resa nell'ambito del giudizio di ottemperanza, finalizzato a ottenere l'esecuzione del giudicato; il testo non richiama espressamente la disposizione.
Massime di principio
- In presenza di un titolo giudiziale esecutivo non adempiuto dall'amministrazione, e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'obbligo derivante dal giudicato e permane inadempiente, il giudice dell'ottemperanza può prescrivere le concrete modalità di esecuzione, disponendo l'adozione dell'atto o dell'attività necessaria a soddisfare la posizione riconosciuta dal titolo.
- In caso di persistente inottemperanza successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo in un organo dell'amministrazione e assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione obbligata.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell'amministrazione inadempiente comporta, di regola, la condanna alle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →