Cassazione Civile, Ordinanza n. 02574/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
Una società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio la società concedente deducendo l'illiceità di due contratti di leasing di autoveicoli per asserita usurarietà del tasso di mora pattuito. In appello era stata confermata la reiezione della domanda di nullità/usurarietà dei contratti, mentre era stata accertata l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, con riconoscimento solo astratto del danno. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha dedotto: 1) nullità della domanda introduttiva e erronea applicazione dell'art. 164 c.p.c., sostenendo che la domanda fosse sufficientemente determinata e che, in ogni caso, il contraddittorio fosse stato accettato; 2) errata esclusione dell'usura, assumendo che anche gli interessi moratori dei contratti di leasing dovessero essere considerati ai fini del superamento del tasso soglia e che il giudice di merito avesse omesso di accertare il tasso moratorio concretamente applicato e la conseguenza della gratuità del rapporto; 3) erronea ritenuta efficacia della clausola di salvaguardia, deducendone la nullità o irrilevanza e l'inadempimento della parte onerata della prova; 4) omessa pronuncia o errata decisione sul risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; 5) illegittimo rigetto della richiesta di CTU per l'accertamento tecnico delle circostanze controverse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur rilevando che la corte territoriale aveva impropriamente qualificato come nulla la domanda per carenze allegatorie, la decisione di merito si reggeva comunque su autonome rationes decidendi; ha respinto il secondo motivo affermando che interessi corrispettivi e moratori non si sommano ai fini dell'usura e che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite sull'usura moratoria; ha respinto il terzo motivo riconoscendo validità ed efficacia della clausola di salvaguardia, non contraria a norme imperative; ha respinto il quarto motivo perché la Corte di merito aveva esaminato la domanda risarcitoria e, in difetto di prova del danno concreto, nessun risarcimento poteva essere accordato; ha respinto il quinto motivo ritenendo implicitamente rigettata la CTU, poiché superflua e meramente esplorativa rispetto alle ragioni decisive della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 163 c.p.c.
La domanda deve contenere l'esposizione dei fatti costitutivi a fondamento della pretesa; la loro mancanza può comportare nullità dell'atto introduttivo.
art. 164 c.p.c.
Se manca l'esposizione dei fatti, il giudice deve fissare un termine per integrare la domanda o rinnovare la citazione; la nullità non può essere dichiarata automaticamente senza consentire l'integrazione quando il convenuto si è costituito.
art. 1346 c.c.
Richiamato quale parametro di validità e determinatezza della domanda e della clausola contrattuale dedotta in giudizio.
art. 1418 c.c.
Richiamato in relazione alla nullità per violazione di norme imperative.
art. 1419 c.c.
Richiamato per la nullità parziale e gli effetti sul contratto.
art. 1421 c.c.
Richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità.
art. 1815 c.c.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti gli interessi; in tema di mora, la nullità della clausola non comporta automaticamente gratuità totale del rapporto, ma operano gli interessi nella misura dei corrispettivi leciti.
L. 108/1996
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; il superamento del tasso soglia va verificato secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000
Richiamato nel quadro della normativa antiusura e dell'interpretazione delle pattuizioni di interessi.
art. 644 c.p.
Richiamato come parametro della fattispecie di usura, anche contrattuale.
art. 1224 c.c.
In caso di interessi moratori usurari, non si applicano quelli pattuiti, ma restano dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi validamente convenuti.
art. 2697 c.c.
L'onere di allegare e provare l'usurarietà dei moratori grava sul debitore che la deduce; la controparte può provare fatti modificativi o estintivi. Chi chiede il risarcimento deve provare an e quantum del danno.
art. 1344 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta illiceità/elusività della clausola di salvaguardia.
art. 122 c.p.c.
Non citato.
art. 61 c.p.c.
Richiamato per la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia.
art. 245 c.p.c.
Richiamato in relazione all'istruzione probatoria e alla richiesta di CTU/testi.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale base della domanda risarcitoria per fatto illecito.
art. 2049 c.c.
Richiamato nel quadro della responsabilità per danni da segnalazione illegittima.
art. 2059 c.c.
Richiamato per il danno non patrimoniale preteso in conseguenza della segnalazione illegittima.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non vanno sommati, perché operano in momenti e per funzioni diverse del rapporto.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la valutazione di usurarietà va compiuta secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento al tasso pattuito e ai parametri ministeriali pertinenti.
- La clausola di salvaguardia che impedisce il superamento della soglia usura non è di per sé nulla né elusiva di norme imperative, poiché è diretta ad assicurare il rispetto del divieto di pattuire interessi usurari.
- In presenza di dedotta usurarietà o di domanda risarcitoria per illegittima segnalazione a Centrale Rischi, grava sulla parte che agisce l'onere di allegare i fatti costitutivi e di provare, anche presuntivamente, l'effettivo danno e il suo ammontare.
- La mancata espressa pronuncia su una richiesta istruttoria non integra vizio quando la decisione si fonda su una ratio decidendi assorbente o quando la prova richiesta è superflua o meramente esplorativa.
- La nullità dell'atto introduttivo per carenza di allegazioni non può essere dichiarata in modo automatico senza applicare il meccanismo di sanatoria/integrazione previsto dall'art. 164 c.p.c., ma la censura è ininfluente se la sentenza si regge su rationes autonome e non specificamente attaccate.
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