Cassazione Civile, Sentenza n. 6972/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 21398/2021 della Corte di Cassazione. Il ricorrente denunciava un "errore di fatto" per (1) omessa disamina dell'eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di idonea procura alle liti (e quindi di legitimatio ad processum della controricorrente) e (2) omessa lettura e disamina della memoria depositata a mezzo PEC il 20/11/2020 (memoria ex art. 380/378 c.p.c.), sostenendo che quella memoria conteneva elementi decisivi che avrebbero cambiato l'esito del provvedimento di rigetto.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (i) l'omessa menzione della memoria nell'ordinanza non prova di per sé che quella memoria non sia stata considerata; (ii) la memoria avrebbe dovuto essere decisiva per modificare la decisione affinché l'errore di fatto fosse configurabile, ma nel caso non è dimostrata la decisività; (iii) l'eccezione sulla validità della procura speciale era infondata perché la procura notarile rilasciata da un organo societario è imputabile alla società e rimane efficace fintanto che non venga revocata, indipendentemente dal mutamento di cariche dell'organo che l'ha rilasciata; (iv) talune censure del ricorrente miravano in realtà a una rivalutazione del merito (interpretazione della clausola contrattuale n.27) non consentita in sede di revocazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: liquidati in favore della controricorrente euro 900,00 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (art. 13 d.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma che disciplina il ricorso per revocazione per errore di fatto della Corte di cassazione; la revocazione è ammessa solo se si dimostra l'errore di fatto che abbia inciso decisivamente sulla decisione.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Rinvio usato dal ricorrente per indicare la fattispecie di errore di fatto prevista nel codice di procedura civile come causa di revocazione.
art. 378 c.p.c. / art. 380-bis c.p.c.
Disposizioni che regolano la memoria depositabile nel procedimento di cassazione (strumento esplicativo/di approfondimento); la mancata espressa menzione di tali memorie nel provvedimento di merito non costituisce automaticamente errore di fatto, salvo che la memoria risulti effettivamente decisiva e la decisione presenti incongruenze insanabili rispetto a elementi fattuali da essa emergenti.
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Norma che ha consentito il trattamento in camera di consiglio senza intervento orale delle parti nel periodo emergenziale, modalità applicata all'udienza di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e art.13 comma 1-bis)
Prevedono l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi indicati; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente, se dovuto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Cass. ord. n. 8939/2021; Cass. n. 17379/2022; Cass. n. 22561/2016; Cass. n. 32880/2019; Cass. sez. un. n. 4315/2020
La Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali: (a) le memorie ex art. 378/380-bis non introducono in genere nuovi elementi decisivi e la loro omessa espressa citazione non implica automaticamente revocazione; (b) l'omesso esame di una memoria può costituire errore di fatto solo se la memoria era decisiva e la decisione manifesta incongruenze con quanto in essa dedotto; (c) la procura speciale rilasciata da un organo societario è imputabile all'ente e resta efficace fino a revoca, indipendentemente dalla cessazione della carica del conferente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c.) è ammessa solo se il documento o la memoria non considerati risultano realmente decisivi e la decisione impugnata presenta un'incongruenza insanabile rispetto a quanto da essi emergente.
- La mera omissione di menzione di una memoria ex art. 378/380-bis nell'ordinanza di cassazione non prova di per sé che la memoria non sia stata valutata; occorre dimostrare la decisività del contenuto.
- La validità di una procura speciale rilasciata a favore di un rappresentante da un organo societario è imputabile alla società e perdura fino a revoca: la cessazione della carica del conferente non annulla automaticamente la procura se non risulta revoca.
- Non è possibile, con il mezzo della revocazione per errore di fatto, ottenere una rivalutazione del merito della controversia (ad es. diversa interpretazione di clausole contrattuali): la revocazione non è rimedio di merito.
- Le eccezioni processuali tardive o sollevate tramite memorie devono essere puntuali e dimostrare la loro incidenza sull'esito della decisione per avere rilievo in sede di revocazione.
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