Cassazione Civile, Ordinanza n. 05912/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese perché il Ministero è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Dal solo estratto emerge che le ricorrenti avevano proposto in cassazione una serie di motivi, di cui i primi cinque riguardavano ulteriori pretese rispetto a quelle già accolte o comunque dedotte nel giudizio di merito. La Corte rileva che le censure relative a tali ulteriori domande erano già colpite da ragioni di inammissibilità e che, per questa ragione, non poteva essere sostenuto che l'eventuale accoglimento di una diversa pretesa avrebbe determinato l'accoglimento di tutte le domande proposte. Il passaggio finale richiama inoltre il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.
Massime di principio
- Quando le censure investite dal ricorso sono già colpite da autonome ragioni di inammissibilità, non può fondarsi l'ammissibilità complessiva del ricorso sull'argomento secondo cui l'accoglimento di un diverso motivo comporterebbe l'accoglimento di tutte le domande proposte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- Se la parte intimata non svolge difese in cassazione, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Come è indicizzato
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