Cassazione Penale, Sentenza n. 22288/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza di convalida dell'arresto e l'applicazione del divieto di dimora, denunciando inosservanza ed errata applicazione dell'art. 449, comma 1, cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Sostiene che l'arresto era avvenuto l'11/09/2021 alle ore 11, mentre la presentazione per la convalida davanti al giudice sarebbe avvenuta soltanto il 13/09/2021 alle ore 14:10, oltre il termine legale di 48 ore. Contesta quindi la tempestività della presentazione e la correttezza della motivazione dell'ordinanza che dichiarava la presentazione anteriore e l'assenza di soluzione di continuità dell'udienza.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama e conferma il principio consolidato secondo cui il termine di 48 ore previsto dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. riguarda la presentazione dell'arrestato da parte del Pubblico Ministero in udienza, non l'orario in cui il giudice prende conoscenza dei fatti o pronuncia la convalida quando il differimento dipende dall'impegno del giudice in altri procedimenti similari. È sufficiente che l'arrestato sia stato effettivamente assicurato in udienza e che la trattazione del suo caso avvenga senza soluzione di continuità. Nel caso di specie il verbale e il provvedimento indicano che la presentazione è avvenuta in orario anteriore rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente e che l'udienza si è protratta senza soluzione di continuità fino alla trattazione del suo procedimento. La ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a confutare tali circostanze. Conseguentemente il ricorso è dichiarato infondato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma penale richiamata in relazione al reato contestato (tentativo). La sentenza ne riporta l'esistenza come parte della contestazione di reato ma non sviluppa un'interpretazione specifica della norma stessa.
art. 624-bis cod. pen.
Norma penale relativa al reato per cui è stata disposta la convalida (reato principale oggetto del procedimento). Anche qui la Corte si limita a indicare il capo di imputazione senza un'esegesi della norma sostanziale.
art. 449, comma 1 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa per censurare la convalida; la Corte valuta la doglianza motivazionale e temporale relativa alla presentazione dell'arrestato e conclude che la contestazione non prova la violazione dedotta, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata.
art. 558, comma 4 cod. proc. pen.
Norma che stabilisce il termine di quarantotto ore per la presentazione dell'arrestato. La Corte interpreta il termine come riferito alla presentazione in udienza da parte del Pubblico Ministero (o alla richiesta di convalida), non al momento in cui il giudice prende concreta conoscenza o emette la convalida, purché la presenza dell'arrestato sia stata assicurata e l'udienza si svolga senza soluzione di continuità.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore previsto dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. si riferisce alla presentazione dell'arrestato davanti al giudice da parte del Pubblico Ministero; non è determinante l'istante in cui il giudice prende conoscenza o pronuncia la convalida se il differimento è dovuto a impegni del giudice e la presenza dell'arrestato è stata assicurata.
- È sufficiente che l'arrestato sia effettivamente condotto in udienza entro il termine di legge e che il suo procedimento venga poi trattato senza soluzione di continuità; l'inizio effettivo della trattazione può seguire la conclusione di altri giudizi in corso.
- La documentazione processuale (verbali, indicazioni di orario e dichiarazioni di continuità dell'udienza) ha valore probatorio rilevante: la parte che censura la legittimità della convalida deve fornire elementi concreti e documentati per confutare la ricostruzione del giudice.
- Se la presentazione dell'arrestato non è stata assicurata entro il termine di legge o non vi è continuità dell'udienza, la convalida può essere viziata; pertanto è importante verificare nei singoli casi i verbali e gli atti di udienza per accertare tempi e modalità.
- In situazioni analoghe, chi agisce in difesa dell'imputato deve raccogliere e produrre tempestivamente prove (verbali, attestazioni, orari) che dimostrino l'effettiva violazione del termine di 48 ore o l'interruzione dell'udienza.
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