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Sentenza

Sentenza del 22/10/2018 n. 1868 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accise armonizzate - Esenzione dell'accisa per autoproduzione da fonti rinnovabili - Necessità che l'autoproduttore di energia elettrica da fonti rinnovabili ne sia anche il consumatore finale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'invito al pagamento con cui l'Agenzia delle Dogane richiedeva l'accisa sull'energia elettrica prodotta negli anni 2012 e 2013, oltre a interessi e indennità di mora. La contribuente sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, anche perché l'energia era destinata a soggetti collegati da vincoli consortili e perché aveva fatto affidamento su precedenti indicazioni degli uffici. L'Agenzia sosteneva invece che l'esenzione spettasse soltanto all'autoproduttore che fosse anche consumatore finale dell'energia, senza cessione a terzi, nemmeno se consorziati.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando integralmente la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha stabilito che l'esenzione dall'accisa richiede una stretta correlazione tra produzione e consumo diretto dell'energia da parte dell'autoproduttore, per soddisfare il proprio fabbisogno industriale. La cessione, anche parziale, dell'energia a terzi consumatori finali esclude l'agevolazione, indipendentemente dall'esistenza di vincoli associativi o consortili. Il principio del legittimo affidamento può incidere, al più, sulle sanzioni e non elimina l'obbligo di pagare il tributo, che deriva direttamente dalla legge. La società è stata condannata al pagamento dell'accisa richiesta e delle spese di giudizio di entrambi i gradi, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 504/1995

    La norma agevolativa riconosce l'esenzione all'autoproduttore da fonti rinnovabili che sia anche autoconsumatore.

    L'esenzione dall'accisa presuppone che l'energia prodotta sia consumata direttamente dall'autoproduttore per il proprio fabbisogno. La cessione a consumatori finali terzi, anche consorziati, impedisce di qualificare l'operazione come autoproduzione esente.

  • Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Il legittimo affidamento derivante da comportamenti o indicazioni dell'amministrazione non esclude la debenza del tributo, la cui obbligatorietà deriva dalla legge; può eventualmente rilevare per escludere o ridurre le sanzioni.

  • Articolo 32 del decreto legislativo n. 546/1992

    Richiamato in relazione al deposito della memoria dell'Agenzia nel giudizio d'appello.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 23529/2008

    Richiamata come precedente conforme alla distinzione tra autoproduzione con autoconsumo diretto, potenzialmente agevolata, e cessione dell'energia a soggetti terzi, non esente.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali in materia di accise devono essere interpretate restrittivamente e si applicano solo quando sono presenti tutti i requisiti previsti dalla legge.
  • Per beneficiare dell'esenzione sull'energia da fonti rinnovabili non basta produrre l'energia in proprio: è necessario che il produttore la consumi direttamente per il proprio fabbisogno.
  • La cessione dell'energia a soggetti terzi esclude l'esenzione anche quando i destinatari appartengono allo stesso consorzio o sono collegati da rapporti associativi.
  • Il legittimo affidamento su indicazioni dell'amministrazione può incidere sulle sanzioni, ma normalmente non elimina l'obbligo di versare il tributo previsto dalla legge.
  • La qualificazione formale del rapporto tra produttore e utilizzatori non è decisiva: occorre verificare in concreto chi consuma l'energia e se vi sia una cessione a distinti consumatori finali.

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