Sentenza n. 3113/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione settima, n. 7942 del 20 dicembre 2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva riconosciuto il diritto all'indennità per trasferimento d'autorità conseguente alla soppressione della base NATO di Bagnoli
Esito
Favorevole al resistente (militari)
Prevale il privato
La controversia
I militari avevano prestato servizio presso la base NATO di Bagnoli fino al 3 dicembre 2012 e, a seguito della soppressione della sede, erano stati trasferiti d'autorità dal 4 dicembre 2012 presso la base di Lago Patria, nel Comune di Giugliano in Campania. In primo grado avevano chiesto l'accertamento del diritto all'indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 86 del 2001. Il TAR aveva accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento degli importi dovuti. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 86 del 2001, erronea valutazione degli atti di causa e violazione e falsa applicazione dell'art. 1236 c.c., sostenendo l'irrilevanza o l'effetto abdicativo delle dichiarazioni di accettazione del trasferimento nell'ambito della procedura di reimpiego e contestando il riconoscimento dell'indennità. Gli appellati avevano depositato una memoria il giorno precedente l'udienza, dichiarata inammissibile per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ribadito che il trasferimento disposto a seguito della soppressione o dislocazione della struttura, in quanto determinato da una scelta esclusiva dell'amministrazione militare, costituisce trasferimento d'ufficio e può dare diritto all'indennità anche se il militare abbia accettato la sede o sottoscritto una clausola secondo cui il trasferimento sarebbe avvenuto 'a domanda' e senza oneri per l'amministrazione. Tali dichiarazioni incidono sull'individuazione della sede, ma non possono escludere il diritto patrimoniale derivante direttamente dalla legge, né trasformare la natura autoritativa del trasferimento. Il comma 1-bis dell'art. 1 della legge n. 86 del 2001, introdotto dalla legge n. 228 del 2012 e applicabile alle movimentazioni successive al 1° gennaio 2013, non era applicabile al trasferimento del 4 dicembre 2012; pertanto non era richiesta la collocazione della nuova sede in un comune non limitrofo, fermo restando il requisito della distanza superiore a dieci chilometri e quello dell'ubicazione in un comune diverso. Il giudice ha tuttavia precisato che il rigetto dell'appello non comporta l'automatico riconoscimento del credito per ciascun militare: il Ministero deve verificare individualmente l'effettivo trasferimento d'autorità, la distanza superiore a dieci chilometri tra le sedi e la collocazione della sede di destinazione in un comune diverso. Il Ministero è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00, nonché al pagamento di euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a., per la manifesta infondatezza dell'appello. La memoria degli appellati depositata tardivamente è stata dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86
Il testo della disposizione non è riportato integralmente nella sentenza.
Il diritto all'indennità per trasferimento d'autorità sorge solo quando ricorrono cumulativamente i presupposti legali: provvedimento di trasferimento d'ufficio, distanza superiore a dieci chilometri tra la vecchia e la nuova sede e ubicazione della nuova sede in un comune diverso.
art. 1, comma 1-bis, l. 29 marzo 2001, n. 86
Il testo della disposizione non è riportato integralmente nella sentenza.
La previsione più restrittiva, riferita ai trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione della sede e richiedente una sede in comune non limitrofo oltre alla distanza di dieci chilometri, ha natura innovativa e si applica soltanto alle movimentazioni successive al 1° gennaio 2013.
art. 1, comma 561, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Il testo della disposizione non è riportato integralmente nella sentenza.
Stabilisce l'applicazione temporale del comma 1-bis alle sole movimentazioni successive al 1° gennaio 2013.
art. 1236 c.c.
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
La censura formulata dal Ministero è stata ritenuta infondata; l'accettazione del trasferimento non è stata considerata rinuncia o remissione del credito indennitario previsto dalla legge.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
Il termine per il deposito delle memorie è perentorio; la memoria depositata il giorno precedente l'udienza è stata dichiarata inammissibile.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
Consente il richiamo a precedenti giurisprudenziali per la motivazione della decisione.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
È stato applicato per la liquidazione della componente delle spese e per la condanna accessoria prevista dal dispositivo.
art. 26, comma 2, c.p.a.
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
È stato applicato per condannare il Ministero al pagamento di euro 2.000,00, ritenendo l'appello manifestamente infondato.
Massime di principio
- Il trasferimento del personale militare disposto a seguito della soppressione o dislocazione della sede di servizio costituisce trasferimento d'autorità quando deriva da una scelta esclusiva dell'amministrazione, anche se il dipendente abbia accettato la sede di destinazione o abbia sottoscritto una clausola che qualifichi formalmente il trasferimento come avvenuto a domanda e senza oneri.
- Le clausole di gradimento, accettazione della sede o reimpiego sottoscritte dal militare possono rendere irretrattabile la scelta della sede, ma non escludono né estinguono il diritto all'indennità che la legge ricollega alla natura d'autorità del trasferimento.
- Il diritto all'indennità per trasferimento d'autorità non discende automaticamente dal solo trasferimento, ma richiede la contemporanea sussistenza di un provvedimento d'ufficio, di una distanza superiore a dieci chilometri tra la sede precedente e quella nuova e della collocazione della sede di destinazione in un comune diverso.
- La disciplina introdotta dal comma 1-bis dell'art. 1 della legge n. 86 del 2001, che per i trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione della sede richiede anche una destinazione in comune non limitrofo, si applica soltanto alle movimentazioni successive al 1° gennaio 2013; non è applicabile a un trasferimento disposto il 4 dicembre 2012.
- Anche quando il giudice respinge l'appello dell'amministrazione e conferma la spettanza astratta dell'indennità, l'amministrazione deve verificare per ciascun interessato la concreta ricorrenza di tutti i presupposti legali, per evitare pagamenti privi di giustificazione.
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