Sentenza del 07/12/2016 n. 25081 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva annullato l'avviso di accertamento induttivo relativo all'anno 2002, ai fini IVA, IRPEG e IRAP. L'accertamento si fondava principalmente sull'elevato numero e sul rilevante valore delle note di credito emesse dalla società, ritenute dall'Ufficio non veritiere. La CTR aveva invece considerato tali elementi insufficienti, ritenendo plausibili i resi e le perdite di prodotto in ragione dell'attività di raccolta e conservazione di prodotti agricoli. In Cassazione, tuttavia, il problema decisivo è stato la tardività della notifica del ricorso: il primo tentativo era stato effettuato presso il precedente studio del difensore, risultato irreperibile, mentre la notifica al nuovo domicilio era stata eseguita oltre il termine lungo per impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine lungo previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, in relazione all'art. 327 c.p.c. La Corte ha chiarito che, quando la parte elegge domicilio presso lo studio del proprio difensore, tale indicazione individua lo studio professionale e il notificante deve effettuare le necessarie ricerche per individuare l'eventuale nuovo indirizzo; non grava invece sul difensore l'onere di comunicare il trasferimento ai fini della validità della notifica. Non è stata riconosciuta la rimessione in termini, poiché il ritardo non era dovuto a una causa non imputabile all'Agenzia: essa avrebbe dovuto verificare preventivamente il domicilio corretto. Non sono state liquidate spese, poiché la società intimata non si è costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
richiama l'art. 327 c.p.c.
Nel processo tributario stabilisce l'applicazione del termine lungo per l'impugnazione delle sentenze non notificate.
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo per proporre impugnazione, decorso il quale il ricorso è inammissibile se la sentenza non è stata tempestivamente impugnata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17
le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione
La comunicazione della variazione è necessaria per il domicilio autonomamente eletto dalla parte. Quando il domicilio è eletto presso lo studio del difensore, invece, il notificante deve individuare il domicilio reale e aggiornato del professionista.
Art. 184-bis c.p.c., oggi art. 153, comma 2, c.p.c.
Consente la rimessione in termini quando la decadenza dipende da una causa non imputabile alla parte, ma non si applica se il mancato perfezionamento della notifica deriva da una verifica negligente o omessa del domicilio del destinatario.
Art. 149 c.p.c.
Disciplina la notificazione a mezzo posta, utilizzata per il secondo tentativo effettuato presso il nuovo studio del difensore.
Massime di principio
- Chi deve notificare un atto processuale entro un termine perentorio deve verificare preventivamente l'indirizzo effettivo e aggiornato del destinatario, soprattutto quando il domicilio è presso lo studio di un difensore.
- Il primo tentativo di notifica non salva il termine se è stato effettuato presso un indirizzo errato per negligenza del notificante; la successiva notifica corretta può risultare tardiva e determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La rimessione in termini richiede sia l'attivazione tempestiva per riprendere la procedura notificatoria sia la prova che l'insuccesso non sia imputabile alla parte. La sola rapidità nel reiterare la notifica non è sufficiente.
- In caso di notifica negativa per irreperibilità, è opportuno chiedere immediatamente la ripresa del procedimento all'ufficiale giudiziario, documentando le circostanze e le ricerche effettuate.
- Nel processo tributario, il rispetto delle regole formali e dei termini di notificazione può rendere inutilizzabili anche contestazioni potenzialmente fondate nel merito.
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