Cassazione Penale, Ordinanza n. 15359/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile per detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 49 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo l'assenza di offensività della condotta per mancato accertamento dell'efficacia drogante della sostanza sequestrata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione a terzi della sostanza; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena ex art. 133 c.p., contestando la quantificazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati o comunque inammissibili i motivi di ricorso. Ha osservato che la sostanza sequestrata era stata accertata come eroina mediante narcotest e che le circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito - in particolare il quantitativo, le modalità di detenzione e la suddivisione in dosi - consentivano logicamente di ritenere sia l'efficacia drogante sia la destinazione alla cessione a terzi. Quanto alla pena, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato, anche in ragione di un precedente specifico. Ha inoltre richiamato il principio per cui in cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 49 c.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla pretesa impossibilità di ritenere offensiva la condotta per difetto di efficacia drogante della sostanza, ma la Corte ha ritenuto il motivo esplorativo e infondato alla luce dell'accertamento tossicologico e delle circostanze del caso.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per contestare la punibilità della detenzione di stupefacente; la Corte ha ritenuto integrata la condotta di detenzione finalizzata alla cessione a terzi.
art. 133 c.p.
Richiamato per censurare la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito congrua e non sindacabile in cassazione se non nei casi di arbitrio o manifesta illogicità.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la valutazione sulla offensività della condotta può essere desunta anche da elementi fattuali complessivi, come l'esito del narcotest, il quantitativo detenuto, le modalità di confezionamento e la suddivisione in dosi, senza necessità di un autonomo accertamento ulteriore quando tali elementi consentano di ritenere la capacità drogante della sostanza.
- La destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi può essere inferita in via logica da dati oggettivi quali quantità, modalità di conservazione e frazionamento in dosi; la diversa lettura dei fatti prospettata dal ricorrente non è ammissibile se si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica; il controllo di cassazione resta limitato alla verifica di legalità e coerenza logica della motivazione.
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