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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 5719 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Processo tributario - Notificazione - Irreperibilità cd. relativa del destinatario dell'atto - Momento perfezionativo del procedimento notificatorio - Comunicazione integrativa della notifica - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la notificazione effettuata in caso di irreperibilità relativa del destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Il ricorrente contestava il perfezionamento della notifica perché non risultava allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, necessaria per dimostrare che la comunicazione integrativa fosse stata effettivamente spedita e fosse entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario. La relata del messo notificatore può attestare la consegna dell'avviso all'ufficio postale, ma non l'effettivo inoltro della raccomandata, trattandosi di attività non compiuta in sua presenza.

La decisione

La notificazione è stata ritenuta nulla in mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa allegato all'atto. Tale documento è necessario per provare il completamento del procedimento notificatorio previsto dall'art. 140 c.p.c., anche quando l'atto notificato è un provvedimento amministrativo o tributario. L'eventuale mancato recapito della raccomandata può essere dimostrato dal destinatario senza proporre querela di falso contro la relata di notifica.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    In caso di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona solo con il compimento di tutte le formalità previste, compresa la spedizione della raccomandata informativa e la prova del suo esito o ricevimento.

  • Art. 148 c.p.c.

    La relata di notifica fa fede privilegiata soltanto per i fatti compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale; non prova l'effettivo inoltro della raccomandata da parte dell'ufficio postale.

  • Art. 48 disp. att. c.p.c.

    Individua il contenuto dell'avviso informativo da spedire al destinatario nella procedura di notificazione prevista dall'art. 140 c.p.c.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1

    Richiama, per la notificazione degli atti tributari, le forme previste dal codice di procedura civile per la notificazione degli atti giudiziari, salvo deroghe espresse.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 56, comma 1

    Estende alle notificazioni degli avvisi di accertamento e rettifica in materia IVA il modello notificatorio previsto per gli atti giudiziari.

Massime di principio

  • Quando una notifica tributaria viene eseguita per irreperibilità relativa, non basta dimostrare il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso: occorre anche provare la spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.
  • L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa deve essere conservato e allegato all'atto notificato, perché consente di verificare il completamento del procedimento e l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • La relata del pubblico ufficiale non copre fatti svolti autonomamente dall'ufficio postale: l'attestazione della consegna della raccomandata alle poste non equivale alla prova della sua effettiva spedizione o ricezione.
  • Il destinatario può contestare l'assenza o l'irregolarità della raccomandata informativa anche mediante prova ordinaria, senza dover proporre querela di falso contro la relata.
  • In situazioni analoghe, l'assenza della documentazione relativa alla raccomandata informativa può comportare la nullità della notificazione dell'atto tributario e impedire il regolare decorso dei termini per impugnare o riscuotere.

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