Sentenza del 02/08/2021 n. 978 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha notificato un avviso di accertamento per la TASI 2014 chiedendo alla contribuentela quota del 30% dovuta dal detentore (affittuaria) per un immobile locato con contratto triennale. La contribuente ha impugnato sostenendo carenza di motivazione dell'atto e che, ai sensi dell'art. 1, comma 673, della legge 147/2013, la TASI sarebbe dovuta solo dal possessore in caso di "detenzione temporanea" di durata non superiore a sei mesi nello stesso anno solare.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto che l'atto fosse adeguatamente motivato (anche per relationem rispetto ad atti generali pubblici) e che la normativa agevolativa richiamata dalla contribuente (art. 1, comma 673, L. 147/2013) sia di stretta interpretazione e non applicabile a un contratto di locazione triennale (prorogabile di diritto per altri due anni), non configurando quindi una "detenzione temporanea" ≤ 6 mesi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 673, legge 147/2013
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
La norma è agevolativa e va interpretata restrittivamente; si applica solo alle ipotesi di detenzione effettivamente temporanea (≤ 6 mesi nello stesso anno solare) e non alle locazioni pluriennali.
art. 7, comma 1, legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
"... non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza ..."
È ammessa la motivazione per relationem quando l'atto richiamato è di conoscenza generale (es. norme e atti pubblicati); in tali casi l'avviso di accertamento non è viziato se contiene sufficienti elementi identificativi e rimandi agli atti pubblici.
art. 10 legge 212/2000
Il Tribunale ha ritenuto non sussistente una violazione dei doveri di collaborazione e buona fede invocati dalla contribuente.
art. 7 d.lgs. 546/1992
Non sussistono i presupposti per la disapplicazione di norme regolamentari comunali che siano conformi alla normativa statale; il giudice non ha ritenuto applicabile l'istituto di disapplicazione alle disposizioni comunali impugnate.
art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
In presenza di controversie fondate sull'interpretazione di norme legislative il giudice può compensare le spese tra le parti; qui le spese sono state compensate.
Massime di principio
- L'esenzione/agevolazione prevista per la "detenzione temporanea" (art. 1, comma 673 L.147/2013) va interpretata restrittivamente: si applica solo a situazioni effettivamente transitorie, con durata non superiore a 6 mesi nello stesso anno solare; contratti pluriennali (anche se brevi rispetto a durata contrattuale minima normalmente prevista) non rientrano nell'ipotesi.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida quando l'atto richiamato è di pubblico dominio (norme, delibere pubblicate); l'avviso deve comunque fornire elementi sufficienti (identificazione dell'immobile, importi, riferimenti e modalità di impugnazione) per permettere l'effettiva difesa del contribuente.
- Se il contribuente non contesta la quantificazione dell'imposta ma solo l'assunto giuridico (esenzione/definizione dello status di detentore/possessore), il giudice valuta l'aderenza del rapporto contrattuale alla fattispecie normativa (durata, caratteristiche della detenzione).
- I regolamenti comunali conformi alla legge non sono automaticamente disapplicabili; la loro legittimità va valutata in rapporto al dettato statale e, se conformi, possono legittimare l'azione accertativa.
- Nei casi in cui la controversia verte sull'interpretazione di una norma legislativa la compensazione delle spese processuali tra le parti è possibile e frequente.
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