Sentenza del 02/08/2021 n. 1013 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sulle successioni e donazioni - Trust autodichiarato - Applicabilità - Sussiste - Effetto traslativo stabile - Necessità - Imponibilità dell'atto costitutivo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha sottoposto ad imposta proporzionale dell'8% la costituzione di un "Trust di garanzia" (trust autodichiarato) ritenendo applicabile l'art. 2, comma 47, D.L. 262/2006 conv. L. 286/2006 che estende l'imposta sulle successioni e donazioni alla costituzione di vincoli di destinazione. L'Agenzia sosteneva che il momento impositivo coincidesse con la segregazione del patrimonio (atto costitutivo del trust) e che anche il trust autodichiarato rientrasse nella fattispecie tassabile, mentre il Fallimento contestava l'imposizione per carenza dell'animus donandi e per l'assenza di un trasferimento definitivo e di un arricchimento stabile a favore di beneficiari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole al Fallimento Gruppo XXX S.p.A. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 2, comma 47, non comporta automaticamente l'imposizione all'atto della segregazione patrimoniale: è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza e un arricchimento stabile del beneficiario perché sorga il tributo. Nel caso concreto, trattandosi di trust autodichiarato (coincidenza tra disponente e trustee) e di segregazione provvisoria senza effetto traslativo definitivo, non sussisteva il presupposto impositivo. Per tali ragioni l'appello è stato rigettato e le spese processuali compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 2, comma 47, D.L. 262/2006 conv. L. 286/2006
È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e le donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54
La norma estende la disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni alla costituzione di vincoli di destinazione (es. trust). Tuttavia, secondo il Collegio (seguendo l'orientamento prevalente) l'applicazione dell'imposta richiede un effettivo trasferimento di ricchezza con arricchimento stabile del beneficiario; la mera segregazione/provvisoria separazione patrimoniale non costituisce di per sé il presupposto impositivo.
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U. imposte sulle successioni e donazioni)
Richiamato dall'art. 2, comma 47: il sistema normativo delle imposte sulle successioni e donazioni è riferito alle liberalità e alle donazioni, per cui l'estensione ai vincoli di destinazione va letta alla luce del requisito dell'effettiva liberalità e dell'attribuzione patrimoniale stabile al beneficiario.
Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985
Rilevata solo per ricordare che il trust non è disciplinato dal diritto interno italiano ma è riconosciuto dalla Convenzione; utile per la qualificazione e la disciplina transnazionale del trust.
Giurisprudenza di legittimità (orientamenti contrastanti)
Esistono due filoni: (a) orientamento 2015 che riteneva tassabile l'atto istitutivo del trust come costituzione di vincolo di destinazione; (b) orientamento più recente (varie ordinanze e sentenze 2016-2020) che richiede invece un trasferimento a titolo liberale e definitivo con arricchimento del beneficiario per far sorgere l'imposta. Il Collegio ha seguito il secondo, più recente e consolidato, orientamento.
Massime di principio
- La costituzione di un trust non è automaticamente soggetta a imposta sulle successioni e donazioni: è necessario verificare se vi sia stato un trasferimento gratuito e definitivo che abbia determinato un arricchimento stabile del beneficiario.
- Nei trust autodichiarati (settlor = trustee) dove il disponente mantiene possesso e disponibilità, l'atto costitutivo ha natura segregativa e provvisoria e, in mancanza di trasferimento definitivo, non dà luogo all'imposta immediata.
- Per determinare la tassabilità occorre valutare l'effetto reale dell'atto (traslativo vs. meramente segregativo), la presenza dell'animus donandi e se il beneficiario abbia acquisito in modo stabile valore patrimoniale.
- Esiste un rischio interpretativo residuo dovuto a orientamenti giurisprudenziali contrastanti: operazioni di pianificazione che comportano segregazione vincolata possono essere soggette a contestazione; è prudente documentare chiaramente finalità, ruoli e modalità di trasferimento e, quando possibile, richiedere chiarimenti o interpelli preventivi.
- In prospettiva di distribuzione ai beneficiari il trasferimento definitivo di ricchezza costituisce momento impositivo: pianificare tenendo conto della possibile imposizione al momento delle attribuzioni ai beneficiari.
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