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Sentenza

Sentenza del 02/08/2021 n. 979 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e delle cartelle/intimazioni per un importo complessivo di €189.257,36 (multe/ammende del Tribunale di Roma e intimazione IRPEF 2007). Il contribuente deduceva: mancata comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 602/1973; difetti di notifica (mancato deposito degli originali, uso di società private di recapito); carenza di motivazione degli atti ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990; errori nel calcolo di interessi e aggi; illegittimità della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione tramite avvocato del libero foro; inammissibilità di addebiti per spese di trascrizione/cancellazione; questione sulla costituzione di ipoteca su bene compreso nel fondo patrimoniale (poi non riproposta in appello e quindi rinunciata).

La decisione

Appello rigettato e confermata la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Il Collegio ha ritenuto provate le notifiche e comunicazioni (raccomandate con giacenza e ritiro), ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi per mancata specificazione, tardività o perché questioni non riproposte. Ha affermato che il preavviso e la comunicazione di iscrizione ipotecaria sono atti preliminari della riscossione compiuti dal concessionario e non richiedono la motivazione amministrativa dell'art. 3 L. 241/1990, ha confermato la legittimità della rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione tramite avvocato del libero foro richiamando Cass. SS.UU. 30008/2019, e ha condannato il ricorrente alle spese del grado in €2.940 (applicata riduzione e spese generali).

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    Regola l'iscrizione ipotecaria e la comunicazione preventiva: il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione prescritta sia stata effettuata e provata tramite raccomandata, perciò l'iscrizione è legittima.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Norma sulle notificazioni relative alla riscossione: il giudice ha ritenuto valida la notifica tramite Poste Italiane secondo la prassi giurisprudenziale consolidata.

  • art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Il Collegio ha ritenuto che le prescrizioni sul contenuto minimo degli atti si applicano anche al concessionario della riscossione, ma che il preavviso di ipoteca e la comunicazione di iscrizione, come atti preliminari, non sono soggetti alla motivazione tipica degli atti amministrativi prevista dall'art. 3 L. 241/1990.

  • art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241

    Non è estesa automaticamente ai provvedimenti preliminari dell'agente di riscossione: il giudice ha escluso l'obbligo di motivazione tipica per il preavviso di ipoteca.

  • art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamata dalla difesa ma il Collegio ha ritenuto irrilevante rispetto all'applicazione della L. 212/2000 al concessionario della riscossione.

  • art. 53 D.Lgs. 546/1972

    Applicata per dichiarare inammissibili i motivi che non indicano i 'motivi specifici dell'impugnazione' (es. contestazione generica dell'ammontare o delle spese di trascrizione senza precisazioni).

  • art. 346 c.p.c.

    Efficace per considerare rinunciata e non riesaminabile in appello la questione sull'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su immobile costituito nel fondo patrimoniale, poiché non riproposta.

  • art. 57 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per dichiarare inammissibili le domande o eccezioni rese nuove in appello (es. contestazione dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate proposta solo in sede d'appello).

  • art. 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: il Collegio ha liquidato le spese di grado in favore delle resistenti ai sensi di tale disposizione.

  • Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 30008/2019

    "Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (...) b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - ... Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione ... la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità."

    Stabilisce che l'Agenzia delle Entrate Riscossione può costituirsi con avvocati del libero foro senza necessità di specifica allegazione della delibera o prova della fattispecie; la Corte di merito ha applicato questo principio per ritenere legittima la costituzione processuale dell'Agente della Riscossione tramite avvocato del libero foro.

  • Principio del "ignorantia legis non excusat"

    Richiamato a supporto dell'orientamento secondo cui il contribuente ha l'onere di indicare concretamente gli eventuali errori nel calcolo degli interessi e aggi, non potendosi giustificare con l'ignoranza della norma.

Massime di principio

  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria e la comunicazione di iscrizione sono atti preparatori della riscossione posti in essere dal concessionario: richiedono il contenuto minimo previsto dallo Statuto del contribuente ma non la motivazione amministrativa estesa degli atti amministrativi (art. 3 L. 241/1990).
  • La notifica tramite Poste Italiane (raccomandata con giacenza o ritiro all'ufficio postale) costituisce prova valida della regolare notificazione in materia di riscossione; la documentazione postale è idonea a dimostrare la regolarità.
  • L'Agenzia delle Entrate Riscossione può costituirsi in giudizio mediante avvocati del libero foro senza necessità di allegare o provare specifiche delibere o disponibilità dell'Avvocatura dello Stato, secondo Cass. SS.UU. 30008/2019.
  • Questioni non riproposte in appello (es. eccezioni già non sollevate o rinunciate) si considerano rinunciate e non possono essere riesaminate (art. 346 c.p.c.).
  • Eccezioni o motivi formulati per la prima volta in appello sono generalmente inammissibili (art. 57 D.Lgs. 546/1992).
  • Motivi generici o non adeguatamente specificati (soprattutto riguardo all'ammontare del credito o a errori di calcolo) possono essere dichiarati inammissibili per mancato rispetto dell'obbligo di indicazione dei 'motivi specifici dell'impugnazione' (art. 53 D.Lgs. 546/1972).
  • Per contestare la validità di una notifica o di un atto presupposto è necessario impugnare tempestivamente l'atto presupposto (es. il preavviso), altrimenti la contestazione dell'atto successivo può risultare inammissibile.

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