Sentenza del 02/08/2021 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IMU (2013, 2014, 2015) e TASI (2014, 2015) relativi a un'area edificabile di 8.000 mq. Il contribuente ha dedotto la carenza di motivazione degli atti e l'insussistenza dell'obbligazione tributaria sostenendo che, nonostante la destinazione urbanistica edificatoria, il terreno era effettivamente utilizzato come vivaio (produzione di piante), condotto dall'imprenditore agricolo professionale iscritto alla CCIAA, alla gestione previdenziale INPS e registrato nel fascicolo aziendale presso Avepa; ha invocato il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, d.lgs. 504/1992 (terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale sono comunque considerati non edificabili), principio ritenuto applicabile anche alla TASI.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Verona ha accolto il ricorso e annullato gli avvisi di accertamento. Il Comune ha fatto appello: la CTR ha respinto l'appello e confermato l'annullamento perché l'Ente non ha prodotto elementi probatori idonei a dimostrare l'insussistenza dei requisiti per l'agevolazione (cioè che il terreno non fosse utilizzato agricolarmente) per gli anni rilevanti. La CTR ha inoltre rilevato che il sopralluogo comunale del 2017 che attestava la presenza di opere edilizie è ininfluente rispetto agli anni 2013-2015 contestati, e che le foto del 2014 non consentivano di escludere l'uso agricolo. Tuttavia, ritenendo che neppure il contribuente avesse fornito prove incontrovertibili (la certificazione Avepa, pur rilevante, non è stata considerata sufficiente da sola), la CTR ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 2, comma 1, lettera b) (secondo periodo)
sono comunque considerati non edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
La norma è stata invocata per escludere l'obbligo IMU (e, secondo il Ministero, anche la TASI) sui terreni che, pur avendo destinazione edificatoria, sono effettivamente coltivati e condotti da imprenditori agricoli; il tribunale ha ritenuto che la pretesa tributaria dovesse essere respinta in mancanza di prove contrarie fornite dal Comune.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 59
Il giudice d'appello può supplire alla carenza motivazionale della sentenza di primo grado e non è tenuto automaticamente a rinviare al primo giudice, salvo i casi tassativamente previsti dall'art. 59 (difetto di giurisdizione, irregolare costituzione, ecc.). La CTR ha quindi integrato la valutazione sui fatti e sulle prove.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 17-bis
Rinvio alla procedura speciale richiesta dal contribuente con l'istanza ex art. 17-bis; la vicenda è stata trattata secondo le regole procedurali previste per il caso.
disposizioni di attuazione c.p.c. art. 118 e c.p.c. art. 132, comma 2, n. 4
Richiamate per motivi di sintesi procedurale e per regolare l'udienza a distanza/non ripetizione integrale del contenuto degli atti nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale (edificabilità vs uso agricolo) si valuta in base all'uso effettivo del terreno nei singoli periodi d'imposta, non esclusivamente in base alla destinazione urbanistica.
- Documenti amministrativi come iscrizione alla CCIAA, qualifica di imprenditore agricolo, iscrizione INPS e fascicolo aziendale presso l'ente pagatore (es. Avepa) costituiscono elementi probatori rilevanti per dimostrare l'uso agricolo, ma possono non essere sufficienti da soli se il Comune produce prove specifiche e temporali contrarie.
- L'onere della prova grava sull'ente impositore quando contesta lo stato agricolo: fotografie panoramiche o accertamenti effettuati in epoca successiva non provano automaticamente lo stato dei luoghi nei periodi d'imposta censiti.
- Se nessuna delle parti fornisce prova incontrovertibile sullo stato di fatto nei periodi rilevanti, il giudice può decidere per l'annullamento dell'atto o comunque compensare le spese processuali.
- In sede d'appello il giudice può integrare e motivare la decisione anche quando la sentenza di primo grado sia sintetica, salvo i casi tassativi che impongono il rinvio ex art. 59 d.lgs. 546/1992.
- Il principio di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 504/1992, volto a escludere l'assoggettamento degli appezzamenti coltivati all'IMU, è applicabile in via analoga anche alla TASI secondo l'orientamento ministeriale e giurisprudenziale; pertanto le stesse regole probatorie e valutazioni sostanziali valgono per entrambe le imposte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ago 2021Sentenza del 02/08/2021 n. 975 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 ago 2021Sentenza del 02/08/2021 n. 978 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 ago 2021Sentenza del 02/08/2021 n. 979 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 ago 2021Sentenza del 02/08/2021 n. 981 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 ago 2021Sentenza del 02/08/2021 n. 1007 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 ago 2021Sentenza del 02/08/2021 n. 1013 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →