Sentenza del 02/08/2021 n. 1007 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento che hanno escluso la deducibilità, ai fini IRES, della perdita derivante da una transazione con la committente (XY Sas) relativa a lavori di costruzione/variazione. L'Ufficio ha ritenuto che la rinuncia al credito non potesse essere dedotta ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR in mancanza della prova dell'inconsistenza patrimoniale del debitore o dell'inopportunità delle azioni esecutive e perché non risultavano attivate procedure di recupero del credito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto i ricorsi di XX srl. I giudici hanno ritenuto che l'Amministrazione non possa sostituirsi al giudice civile per disconoscere la validità della transazione e hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la scelta imprenditoriale di transigere non esclude, in sé, la deducibilità della perdita: è rilevante l'oggettività della perdita e non la causa strategica della sua produzione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 101, comma 5, TUIR
articolo 101, comma 5, del TUIR
La normativa richiede, per il riconoscimento fiscale della perdita derivante da remissione o rinuncia del credito, elementi che dimostrino l'inconsistenza patrimoniale del debitore o l'inopportunità delle azioni esecutive; la Commissione ha valutato tali elementi (protesti, ipoteche ecc.) e ritenuto possibile il riconoscimento.
art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
Consentita la compensazione delle spese di grado per questioni attinenti all'interpretazione normativa; i giudici hanno ritenuto sussistere giusti motivi per la compensazione.
art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c. (come modificato dalla L. 69/2009) e art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamati nel provvedimento per la decisione sulla base degli atti
Norme procedurali che consentono ai giudici tributari di decidere sulla base degli atti quando non è chiesta diversa modalità; utilizzate per limitare l'istruttoria.
Cass. sent. 10802/2002
Giurisprudenza di principio affermante che la scelta imprenditoriale di transigere non rende automaticamente indeducibile la perdita; è rilevata l'oggettività della perdita piuttosto che la causa della sua produzione.
Cass. sent. 23863/2007, 10643/2018, 743/2021
citazioni giurisprudenziali richiamate
Decisioni confermative del principio che l'imprenditore può compiere scelte strategiche (anche antieconomiche) e che tali scelte non precludono di per sé la deducibilità fiscale della perdita.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale di una perdita derivante da rinuncia o transazione sul credito può essere riconosciuta anche quando la rinuncia è frutto di una scelta strategica: il legislatore valuta l'oggettività della perdita e non la sua motivazione soggettiva.
- Ai fini dell'art. 101, comma 5, TUIR, per ottenere il riconoscimento della perdita il contribuente deve fornire elementi probatori circa l'inconsistenza patrimoniale del debitore o l'inopportunità delle azioni esecutive (es. protesti, ipoteche, visure, tentativi di recupero, indagini patrimoniali).
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi al giudice civile per annullare o disconoscere ex novo la validità di una transazione: dubbi sulla fondatezza della pretesa civile non bastano a escludere automaticamente la deducibilità fiscale quando la perdita è oggettivamente realizzata.
- La tempestività e la natura della documentazione sono rilevanti: elementi anteriori o contestuali alla transazione (es. protesti iscritti prima della transazione, ipoteche, atti esecutivi) rafforzano la posizione del contribuente; elementi emersi solo successivamente potrebbero essere valutati diversamente.
- È opportuno che il contribuente dimostri, oltre alla transazione, eventuali azioni concrete intraprese per il recupero del credito o ragioni economiche/strategiche che giustifichino la rinuncia, per prevenire contestazioni dell'Amministrazione.
- In caso di controversia interpretativa della norma, è possibile che il giudice disponga la compensazione delle spese processuali tra le parti quando sussistono ragioni di natura normativa e giurisprudenziale che rendono la questione controversa.
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