Sentenza del 02/08/2021 n. 975 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate relativo alle istanze di rimborso IRPEF e addizionali pagate sulla "NATO pension", sostenendo che tale pensione dovesse rientrare nell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.P.R. 2083/1962 (norma speciale riguardante il personale dei Quartieri Generali Interalleati) in quanto qualificabile come "retribuzione differita" e quindi fiscalmente esente.
La decisione
La Commissione, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (in particolare Cass. n. 705/2019 e numerosi successivi arresti), ha riformato le sentenze di primo grado che avevano accolto il ricorso della contribuente. Si è ritenuto che l'art. 8 del d.P.R. 2083/1962 sia norma di stretta interpretazione applicabile esclusivamente a stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza del rapporto di lavoro e che le pensioni erogate agli ex dipendenti NATO non rientrino nell'esenzione. È stato altresì escluso che il vincolo disciplinare o la possibilità di revoca di benefici possano trasformare la pensione in retribuzione differita. Pertanto i ricorsi della contribuente sono stati rigettati e le spese di giudizio compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 2083/1962, art. 8, comma 1, lett. c)
riferimento nel testo: "art. 8, comma l , lett. c)"
La norma è stata interpretata in senso restrittivo dalla giurisprudenza: l'esenzione si applica solo a "stipendi ed emolumenti" corrisposti in costanza del rapporto di lavoro ai dipendenti dei quartieri generali interalleati e non alle pensioni erogate dopo la cessazione del rapporto.
Regolamento pensionistico delle "Organizzazioni Coordinate", art. 42
richiamato nel testo della sentenza di Cassazione
Prevede la tassazione della pensione e dell'adeguamento secondo la legislazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario; tale previsione è stata utilizzata per sostenere la tassabilità delle NATO pensions in capo al percettore residente in Italia.
Accordo di Ottawa (20/09/1951), Convenzione di Londra (1951), Protocollo di Parigi (28/08/1952)
citati come strumenti istitutivi/ratificati
Nei testi internazionali richiamati non compare alcuna previsione che estenda l'esenzione fiscale alle pensioni; la loro formulazione non giustifica quindi l'applicazione dell'esenzione alle "NATO pension".
Regolamento del personale civile della NATO, art. 59
citato nel testo: parti del comma 1 e del comma 3 (azioni disciplinari e revoca di benefici)
La presenza di poteri disciplinari e della possibilità di revoca di benefici non è sufficiente, secondo la Corte, a qualificare la pensione come "retribuzione differita" ai fini dell'esenzione fiscale; non muta la natura della pensione rispetto alla disciplina fiscale nazionale.
d.lgs. 546/1992, art. 15, comma 2
richiamato per la compensazione spese
Applicato per giustificare la compensazione delle spese tra le parti in ragione dell'alterità degli orientamenti giurisprudenziali e dell'incertezza sul tema fino ai pronunciamenti della Corte di Cassazione.
Massime di principio
- L'esenzione prevista dall'art. 8 del d.P.R. 2083/1962 si applica solo a stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza del rapporto di lavoro e non alle pensioni erogate successivamente alla cessazione del rapporto.
- Una clausola regolamentare che preveda tassazione delle pensioni secondo la legge dello Stato di residenza (es. art. 42 del Regolamento pensionistico) sostiene l'applicabilità del regime fiscale nazionale e l'imponibilità delle pensioni al fisco italiano.
- Il fatto che l'organizzazione internazionale possa esercitare poteri disciplinari o revocare benefici non trasforma automaticamente la pensione in retribuzione differita ai fini dell'esenzione fiscale.
- La presenza di un meccanismo di 'tax adjustment' (rimborso parziale delle imposte ai pensionati da parte dell'organizzazione) non implica che la pensione sia esente; può anzi indicare la legittimità della tassazione nazionale con meccanismi compensativi interni all'organizzazione.
- In controversie fiscali con giurisprudenza di merito contrastante, gli orientamenti della Corte di Cassazione sono determinanti: le pronunce della Cassazione sull'interpretazione restrittiva dell'art. 8 sono vincenti in casi analoghi.
- Allorché la giurisprudenza di merito sia non univoca e solo successivamente chiarita dalla Cassazione, è possibile ottenere la compensazione delle spese processuali.
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