Sentenza del 02/08/2021 n. 981 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni 2005, 2006, 2008, 2009 (a carico di "XX srl") e IRPEF per l'anno 2008 imputati ai soci (Tizio, Caio, e contestualmente ritenute per Sempronio). L'Ufficio aveva disconosciuto costi e IVA relativi a fatture emesse dalla cooperativa "XY" ritenute per operazioni (soggettivamente) inesistenti, recuperando imposte e irrogando sanzioni; contestata altresì la presunta distribuzione occulta di utili extracontabili in società a ristretta base sociale. I ricorrenti deducono nullità/illegittimità degli avvisi, vizi di procedimento, violazione del contraddittorio, e questioni di merito sulla sussistenza delle prestazioni fatturate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dei contribuenti e confermato la decisione della Commissione Provinciale che aveva rigettato i ricorsi: sono stati ritenuti provati, con serie e convergenti elementi indiziari, l'inesistenza delle prestazioni fatturate dalla cooperativa XY e la conseguente legittimità del disconoscimento dei costi e dell'IVA. È stata confermata la condanna delle parti contribuenti al pagamento delle spese di giudizio pari a 2.000 euro. Quanto alla rideterminazione del cumulo sanzionatorio ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, il Collegio ha rilevato che non poteva procedere alla definitiva rideterminazione perché pendeva un altro processo (anno 2007) innanzi alla Corte di Cassazione; pertanto l'Agenzia dovrà rideterminare d'ufficio le sanzioni una volta concluse tutte le controversie collegate. La richiesta di definizione agevolata (rottamazione) depositata dalle parti non ha estinto l'intero oggetto del contendere e non ha impedito la pronuncia sulle questioni residue.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
"Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate"
La norma impone la rideterminazione della sanzione complessiva tenendo conto di più provvedimenti sanzionatori. Tuttavia il Collegio non ha potuto eseguire la rideterminazione perché risultava pendente un'altra controversia (anno 2007) innanzi alla Corte di Cassazione; la rideterminazione dovrà essere effettuata dall'Amministrazione dopo che tutte le controversie saranno definitive.
art. 27 d.P.R. 600/1973 e art. 3, comma 1, n. 5) d.P.R. 602/1973
Il obbligo di versamento delle ritenute d'acconto da parte della società sui redditi attribuiti ai soci trova fondamento nel combinato disposto di tali norme; ne deriva la legittimazione passiva della società rispetto al recupero delle ritenute non operate.
art. 14, comma 4-bis legge 537/1993 e art. 8, comma 1, d.l. 16/2012
Richiamate dai ricorrenti per profili di presunta incostituzionalità/illecita applicazione; il Collegio ha ritenuto la disapplicazione infondata e ha confermato che il disconoscimento di costi per operazioni inesistenti non viola principi costituzionali quando l'esistenza della prestazione non è dimostrata.
art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992
Norma che disciplina la condanna alle spese di giudizio in sede di appello; applicata per condannare solidalmente i contribuenti alla rifusione delle spese liquidate in via equitativa.
art. 3, comma 11, d.l. 119/2018
Norma sulla definizione agevolata (cd. rottamazione-ter): l'adesione ha definito solo somme riferite alla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio e non ha estinto tutte le pretese, pertanto non impedisce la prosecuzione del giudizio sulle somme residue.
Corte Costituzionale, sent. n. 247/2011 (richiamata)
Principio che giustifica l'applicazione dei termini raddoppiati di accertamento quando sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità penale, in quanto tale obbligo connota la fattispecie come illecito tributario cui è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale dimostra, con una serie di elementi indiziari convergenti e oggettivi (es. assenza di struttura operativa, sede inesistente, mancanza di documentazione sul personale e posizioni INPS/INAIL), che fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, i costi e l'IVA possono essere disconosciuti; la mera regolarità formale (iscrizione CCIAA, partita IVA, documenti prodotti dalla stessa controparte) non è di per sé sufficiente a confutare l'accertamento.
- In caso di società a ristretta base sociale la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci è ammissibile se la ristrettezza della base sociale è stata specificamente accertata e se vi è un valido accertamento dei ricavi non contabilizzati a carico della società.
- L'onere di provare che la violazione del contraddittorio ha effettivamente pregiudicato l'esito del procedimento grava sul contribuente (cd. "prova di resistenza"); senza indicare quali elementi decisivi sarebbero stati prodotti in un contraddittorio ulteriore, la doglianza è destinata a essere rigettata.
- I termini raddoppiati per l'accertamento operano quando sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità penale: la sussistenza dell'obbligo è rilevante in sé e determina l'applicabilità dei termini raddoppiati.
- La definizione agevolata (rottamazione) che riguarda somme riscosse provvisoriamente in pendenza di giudizio non estingue automaticamente tutte le pretese connesse: se resta un importo residuo o se permangono questioni di merito il giudizio può proseguire per le somme residue.
- La rideterminazione del cumulo sanzionatorio ex art. 12(5) d.lgs. 472/1997 deve tenere conto di tutti i procedimenti e, se uno o più procedimenti sono ancora pendenti davanti a giudici diversi o davanti alla Corte di Cassazione, la rideterminazione definitiva non può essere fatta dal Collegio che decide il singolo procedimento ma sarà effettuata dall'Amministrazione o dal giudice che prenderà cognizione dell'ultimo procedimento concluso.
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