Sentenza n. 6776/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto il ricorso contro la non conferma nelle funzioni di vice procuratore onorario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8212/2024, deducendo l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Secondo la ricorrente, la sentenza revocanda avrebbe erroneamente ritenuto che la valutazione ai fini della conferma nelle funzioni di magistrato onorario dovesse riguardare l'intero periodo di esercizio delle funzioni, mentre l'art. 2 del d.lgs. n. 92/2016 avrebbe imposto di considerare soltanto i due anni precedenti la valutazione, nell'ambito dei quali dovevano essere esaminati a campione almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti. La ricorrente ha sostenuto che, limitando l'esame al biennio precedente, non sarebbero emersi i fatti posti a fondamento del giudizio di non idoneità, relativi all'esercizio di attività libero-professionale nel circondario di svolgimento delle funzioni. Ha inoltre richiamato le vicende procedimentali già dedotte nel giudizio originario, tra cui l'acquisizione di un verbale di udienza civile, la mancata instaurazione di un pieno contraddittorio su tale documento, l'asserita incompatibilità di un componente del Consiglio giudiziario e la posizione di altri magistrati onorari. Il CSM si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la doglianza non riguardava la percezione erronea di un fatto storico, ma l'interpretazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 92/2016 e, in particolare, la delimitazione temporale dell'oggetto della valutazione di conferma. La sentenza revocanda aveva distinto tra la valutazione delle capacità, laboriosità, diligenza, impegno e dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, riferita all'intero periodo di esercizio delle funzioni, e l'esame a campione di almeno dieci verbali e dieci provvedimenti relativi ai due anni precedenti. La ricorrente proponeva quindi una diversa lettura giuridica della disposizione, non la correzione di un errore percettivo su un fatto non controverso. Il giudice ha aggiunto che la questione dell'ambito temporale della valutazione era stata specificamente contestata già nel giudizio originario e, pertanto, non integrava un fatto non contestato, presupposto necessario dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 4.000,00.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto presuppone un errore percettivo relativo a un fatto, non contestato tra le parti, risultante dagli atti, e non può essere utilizzata per censurare l'interpretazione o l'applicazione di una norma giuridica.
art. 2 d.lgs. n. 92/2016
ai fini della redazione del rapporto sono esaminati, a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti, relativi ai due anni precedenti
La disposizione distingue l'oggetto generale della valutazione delle qualità e dei requisiti del magistrato onorario dall'esame campionario di verbali e provvedimenti riferiti ai due anni precedenti; la contestazione della diversa interpretazione della norma integra una questione di diritto e non un errore di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto è inammissibile quando la censura investe l'interpretazione di una disposizione normativa o propone una diversa qualificazione giuridica dei fatti, anziché denunciare un'erronea percezione di un fatto storico risultante dagli atti.
- L'errore di fatto revocatorio richiede che il fatto assunto erroneamente dal giudice sia non contestato tra le parti; una circostanza specificamente controversa nel giudizio originario non può costituire il presupposto dell'errore revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Ai fini della valutazione per la conferma del magistrato onorario, la previsione normativa può distinguere tra la valutazione complessiva delle capacità e dei requisiti professionali, riferita al periodo di esercizio delle funzioni, e l'esame campionario di verbali e provvedimenti riferiti ai due anni precedenti.
- La revocazione non può essere utilizzata come mezzo per ottenere un nuovo esame di una questione di diritto già decisa con la sentenza impugnata e coperta dal giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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