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Ordinanza

Ordinanza n. 197/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1309/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva accolto il ricorso contro l'inerzia regionale e imposto l'adozione degli atti necessari alla determinazione del fabbisogno regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ricorrente in primo grado)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Puglia ha proposto appello e, in via incidentale, chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Ha sostenuto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, che l'istanza presentata dalla società privata nel 2024 fosse una mera riproposizione di quella già riscontrata nel 2018, che non fosse configurabile un obbligo giudiziale di adottare un atto generale o normativo e che mancasse una specifica richiesta in tal senso. La Regione ha inoltre prospettato questioni relative alle modalità e ai tempi di esecuzione della sentenza, anche in rapporto alla competenza regolamentare della Giunta regionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda cautelare di sospensione della sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'istanza del 2024 non potesse essere considerata una mera riproposizione di quella del 2018, poiché il notevole decorso del tempo avrebbe dovuto indurre la Regione ad adottare il regolamento previsto dall'art. 29, comma 6, della legge regionale n. 9/2017. Il comma 7, che rende inammissibili le nuove istanze fino all'entrata in vigore del regolamento, non consente alla Regione di ritardarne indefinitamente l'adozione, poiché ciò consoliderebbe le posizioni degli operatori già presenti sul mercato e creerebbe una barriera insormontabile all'ingresso di nuove imprese, in contrasto con la concorrenza. Il Collegio ha inoltre escluso, allo stato, che il giudice amministrativo non possa ordinare l'adozione di un atto generale o normativo, rilevando anche che la richiesta della società comprendeva l'adozione di ogni atto finalizzato alla determinazione del fabbisogno regionale. Le questioni attinenti alle modalità e ai tempi di esecuzione, compresa la salvaguardia della competenza regolamentare della Giunta regionale, potranno essere esaminate in sede di ottemperanza. Nulla sulle spese per la mancata costituzione della parte privata.

Norme richiamate

  • art. 29 l.r. Puglia n. 9/2017

    La disciplina transitoria impone l'adozione del regolamento previsto dal comma 6 e non può essere interpretata nel senso di consentire un ritardo indefinito della Regione; il comma 7, pur prevedendo l'inammissibilità delle nuove istanze fino all'entrata in vigore del regolamento, deve essere letto alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata in appello.

Massime di principio

  • Una disciplina transitoria che subordina l'esame delle nuove istanze all'adozione di un regolamento attuativo non può essere interpretata come autorizzazione per l'amministrazione a ritardare indefinitamente l'adozione del regolamento stesso.
  • Il decorso di un notevole lasso di tempo tra una prima istanza e una nuova istanza impedisce, in linea di principio, di qualificare quest'ultima come mera riproposizione della precedente, soprattutto quando nel frattempo l'amministrazione avrebbe dovuto adottare la disciplina regolamentare prevista dalla legge.
  • La sospensione giudiziale delle nuove istanze, protratta indefinitamente in assenza dell'adozione della disciplina attuativa, può determinare il consolidamento delle posizioni degli operatori già presenti sul mercato e una barriera all'ingresso di nuovi operatori, in contrasto con il principio di concorrenza.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'adozione degli atti generali o normativi necessari a rendere effettiva la disciplina legislativa, quando tale intervento sia richiesto dalla parte e risulti indispensabile per la definizione della situazione giuridica controversa.
  • Le questioni relative alle modalità e ai tempi di esecuzione di una pronuncia che incide sulla funzione regolamentare dell'amministrazione possono essere esaminate nell'ambito del giudizio di ottemperanza, preservando le competenze dell'organo amministrativo competente.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAppelloTutela cautelareGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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