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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21970/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di merito sostenendo che l'azione di simulazione (promossa da Spinone s.r.l.) sarebbe inesistente o nulla perché Spinone era stata precedentemente cancellata dal registro delle imprese per fusione per incorporazione nella Zinconia s.r.l. e quindi priva di capacità e legittimazione processuale; deducono violazione di norme societarie e processuali (tra cui art. 2504-bis e art. 2495 c.c.) e, in via subordinata, censurano l'accertamento della simulazione nella sua interezza (anziché pro quota in relazione alla comproprietà) e la valutazione delle prove presuntive.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno enunciato e applicato il principio secondo cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata: la società incorporata, cancellata dal registro delle imprese, non conserva autonomia soggettiva e non può iniziare validamente un giudizio in persona del suo ex amministratore. Tuttavia la società incorporante può intervenire nel processo instaurato dal soggetto estinto (ai sensi dell'art. 105 c.p.c.) e far proprio il giudizio, conformemente alle regole dell'intervento; in presenza di tale intervento la mancanza di legittimazione iniziale della società estinta non determina l'inesistenza del procedimento o delle pronunce emesse successivamente, posto che la incorporante è divenuta il nuovo titolare dei rapporti. Applicando il principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (correggendo la motivazione ma non l'esito): la Spinone s.r.l. era effettivamente estinta prima dell'instaurazione del giudizio, ma la Zinconia s.r.l. si era costituita in primo grado facendo proprio il giudizio; pertanto il ricorso è stato respinto. I motivi sostanziali sulla misura della simulazione e sulle prove sono stati ritenuti inammissibili o assorbiti; la sentenza impugnata è stata confermata nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis c.c.

    La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione

    La Corte interpreta la norma come attribuzione del trasferimento dei rapporti alla societa' incorporante e come disposizione volta a evitare l'interruzione del processo; non ne deriva pero' la permanenza in vita, come soggetto distinto, della societa' incorporata dopo la cancellazione

  • art. 2495 c.c., comma 2

    ferma restando l'estinzione della societa'

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente: la Corte la ritiene incompatibile con la tesi della sopravvivenza della societa' incorporata quale soggetto giuridico

  • art. 2504 c.c.

    Gli effetti giuridici della fusione si producono dal momento dell'adempimento delle formalita' pubblicitarie concernenti il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione

    L'iscrizione e il deposito sono il momento costitutivo degli effetti della fusione; la sequenza delle iscrizioni conferma che le societa' incorporate si estinguono quando la procedura si perfeziona

  • art. 110 e artt. 299-300 c.p.c.

    La Corte distingue il regime generale (interruzione del processo per "venir meno" della parte: artt.110 e 300 c.p.c.) dalla disciplina speciale della fusione: l'art.2504-bis evita l'interruzione operando una "prosecuzione" dei rapporti nel nuovo soggetto, senza aberrazione sul piano soggettivo

  • art. 105 c.p.c.

    La societa' incorporante puo' esercitare l'intervento volontario nel processo instaurato dal soggetto incorporato estinto e cosi' sostituirsi al non legittimato, nel rispetto delle regole dell'intervento

  • direttive e regolamenti UE (es. direttiva 78/855/CEE, direttiva 2005/56/CE, direttiva 2011/35, direttiva 2017/1132)

    Le fonti europee definiscono la fusione come operazione che comporta il trasferimento universale del patrimonio e l'estinzione della societa' incorporata; la Corte usa queste direttive per confermare l'interpretazione nazionale dell'effetto estintivo

  • art. 10 l. fall. (richiamato nella motivazione)

    Norma speciale che consente fallimento entro un anno dalla cancellazione; la Corte osserva che la esistenza di disposizioni speciali non implica la "sopravvivenza" dell'ente cancellato ma piuttosto regole eccezionali di operativita' concorsuale

Massime di principio

  • La fusione per incorporazione, una volta perfezionata con le iscrizioni previste, estingue la societa' incorporata: essa non conserva autonomia soggettiva e non puo' iniziare validamente un giudizio in proprio
  • I rapporti sostanziali e processuali relativi alla societa' incorporata proseguono nella societa' incorporante o risultante dalla fusione, che diventa il nuovo titolare e puo' agire o subire azioni relative a quei rapporti
  • Se un giudizio e' stato originariamente instaurato da una societa' poi risultata estinta, la societa' incorporante puo' intervenire ex art.105 c.p.c. e 'farsi proprio' il procedimento; l'intervento regolare sanera' nella pratica la carenza iniziale di legittimazione
  • La previsione di prosecuzione dei rapporti in art.2504-bis mira ad evitare l'interruzione del processo, ma non implica che la societa' incorporata permanga come soggetto giuridico dopo la cancellazione
  • Prima di instaurare un giudizio conviene verificare la situazione camerale e la data di cancellazione/fusione: l'atto introduttivo notificato a una societa' gia' cancellata puo' non essere valido se la incorporante non interviene
  • Nel merito delle azioni (es. richiesta di simulazione), se la titolarita' e' pro quota (es. comproprieta') vanno valutati gli effetti sulla domanda; l'accertamento della simulazione richiede adeguata prova e motivazione del giudice di merito
  • In caso di fusione intervenuta in corso di causa, l'incorporante deve provare la propria qualita' e conferire mandato al difensore; la regolarita dell'intervento e la tempestivita' sono elementi pratici per evitare eccezioni dilatorie

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