Cassazione Civile, Sentenza n. 21970/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di merito sostenendo che l'azione di simulazione (promossa da Spinone s.r.l.) sarebbe inesistente o nulla perché Spinone era stata precedentemente cancellata dal registro delle imprese per fusione per incorporazione nella Zinconia s.r.l. e quindi priva di capacità e legittimazione processuale; deducono violazione di norme societarie e processuali (tra cui art. 2504-bis e art. 2495 c.c.) e, in via subordinata, censurano l'accertamento della simulazione nella sua interezza (anziché pro quota in relazione alla comproprietà) e la valutazione delle prove presuntive.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno enunciato e applicato il principio secondo cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata: la società incorporata, cancellata dal registro delle imprese, non conserva autonomia soggettiva e non può iniziare validamente un giudizio in persona del suo ex amministratore. Tuttavia la società incorporante può intervenire nel processo instaurato dal soggetto estinto (ai sensi dell'art. 105 c.p.c.) e far proprio il giudizio, conformemente alle regole dell'intervento; in presenza di tale intervento la mancanza di legittimazione iniziale della società estinta non determina l'inesistenza del procedimento o delle pronunce emesse successivamente, posto che la incorporante è divenuta il nuovo titolare dei rapporti. Applicando il principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (correggendo la motivazione ma non l'esito): la Spinone s.r.l. era effettivamente estinta prima dell'instaurazione del giudizio, ma la Zinconia s.r.l. si era costituita in primo grado facendo proprio il giudizio; pertanto il ricorso è stato respinto. I motivi sostanziali sulla misura della simulazione e sulle prove sono stati ritenuti inammissibili o assorbiti; la sentenza impugnata è stata confermata nella sostanza.
Norme richiamate
art. 2504-bis c.c.
La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione
La Corte interpreta la norma come attribuzione del trasferimento dei rapporti alla societa' incorporante e come disposizione volta a evitare l'interruzione del processo; non ne deriva pero' la permanenza in vita, come soggetto distinto, della societa' incorporata dopo la cancellazione
art. 2495 c.c., comma 2
ferma restando l'estinzione della societa'
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente: la Corte la ritiene incompatibile con la tesi della sopravvivenza della societa' incorporata quale soggetto giuridico
art. 2504 c.c.
Gli effetti giuridici della fusione si producono dal momento dell'adempimento delle formalita' pubblicitarie concernenti il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione
L'iscrizione e il deposito sono il momento costitutivo degli effetti della fusione; la sequenza delle iscrizioni conferma che le societa' incorporate si estinguono quando la procedura si perfeziona
art. 110 e artt. 299-300 c.p.c.
La Corte distingue il regime generale (interruzione del processo per "venir meno" della parte: artt.110 e 300 c.p.c.) dalla disciplina speciale della fusione: l'art.2504-bis evita l'interruzione operando una "prosecuzione" dei rapporti nel nuovo soggetto, senza aberrazione sul piano soggettivo
art. 105 c.p.c.
La societa' incorporante puo' esercitare l'intervento volontario nel processo instaurato dal soggetto incorporato estinto e cosi' sostituirsi al non legittimato, nel rispetto delle regole dell'intervento
direttive e regolamenti UE (es. direttiva 78/855/CEE, direttiva 2005/56/CE, direttiva 2011/35, direttiva 2017/1132)
Le fonti europee definiscono la fusione come operazione che comporta il trasferimento universale del patrimonio e l'estinzione della societa' incorporata; la Corte usa queste direttive per confermare l'interpretazione nazionale dell'effetto estintivo
art. 10 l. fall. (richiamato nella motivazione)
Norma speciale che consente fallimento entro un anno dalla cancellazione; la Corte osserva che la esistenza di disposizioni speciali non implica la "sopravvivenza" dell'ente cancellato ma piuttosto regole eccezionali di operativita' concorsuale
Massime di principio
- La fusione per incorporazione, una volta perfezionata con le iscrizioni previste, estingue la societa' incorporata: essa non conserva autonomia soggettiva e non puo' iniziare validamente un giudizio in proprio
- I rapporti sostanziali e processuali relativi alla societa' incorporata proseguono nella societa' incorporante o risultante dalla fusione, che diventa il nuovo titolare e puo' agire o subire azioni relative a quei rapporti
- Se un giudizio e' stato originariamente instaurato da una societa' poi risultata estinta, la societa' incorporante puo' intervenire ex art.105 c.p.c. e 'farsi proprio' il procedimento; l'intervento regolare sanera' nella pratica la carenza iniziale di legittimazione
- La previsione di prosecuzione dei rapporti in art.2504-bis mira ad evitare l'interruzione del processo, ma non implica che la societa' incorporata permanga come soggetto giuridico dopo la cancellazione
- Prima di instaurare un giudizio conviene verificare la situazione camerale e la data di cancellazione/fusione: l'atto introduttivo notificato a una societa' gia' cancellata puo' non essere valido se la incorporante non interviene
- Nel merito delle azioni (es. richiesta di simulazione), se la titolarita' e' pro quota (es. comproprieta') vanno valutati gli effetti sulla domanda; l'accertamento della simulazione richiede adeguata prova e motivazione del giudice di merito
- In caso di fusione intervenuta in corso di causa, l'incorporante deve provare la propria qualita' e conferire mandato al difensore; la regolarita dell'intervento e la tempestivita' sono elementi pratici per evitare eccezioni dilatorie
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