Cassazione Penale, Sentenza n. 13564/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il riesame del decreto di sequestro preventivo del 30/09/2025 relativo alla somma di euro 45.000, rinvenuta nell'abitazione di Umberto D'Amico e contestata per ricettazione aggravata dall'art. 416-bis, comma 1, c.p. Il ricorrente sosteneva che 7.000 euro erano di sua pertinenza (tre mensilità di stipendio) e che i restanti 38.000 euro erano somme riconducibili a finanziamenti restituiti da una società (Tedesco Consulting s.r.l.), chiedendo il riesame per ottenere la restituzione o la rimozione del vincolo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse e per genericità. Il tribunale ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato una relazione verosimile con la somma di 38.000 euro (che avrebbe spettato a terzi) e che l'affermazione circa i 7.000 euro a lui pertinenti fosse mera allegazione verbale priva di elementi di riscontro, smentita da indizi oggettivi (denaro rinvenuto in diversa abitazione, ultimo stipendio percepito quattro mesi prima, divieto di pagamento stipendi in contanti). Per tali ragioni mancava l'onere probatorio minimo richiesto per l'ammissibilità del riesame. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La somma è stata sequestrata nell'ambito di indagini per ricettazione aggravata ex 416-bis; la gravità del reato giustifica indagini e rilevanza degli indizi sulla provenienza illecita del denaro
artt. 322, 324, 568, 591 codice di procedura penale
Riferimento normativo posto a fondamento delle doglianze sull'ammissibilità del riesame e sulle regole di impugnazione: la Corte richiama che chi impugna deve indicare l'esecuzione del sequestro e gli elementi di fatto e di diritto che dimostrano la sua relazione con la cosa sottoposta a vincolo, a pena di inammissibilità
Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 22231/2017; Sez. U, n. 7983/2025)
Confermata la regola che l'interesse ad impugnare nei cauzionali reali va collegato agli effetti concreti della rimozione del sequestro (restaurazione di situazioni giuridiche soggettive), non alla mera contestazione del "fumus" del reato; tuttavia le Sezioni Unite hanno ammesso che l'interesse può esistere anche per pregiudizi giuridici diversi dal diritto alla restituzione, purché concreti e attuali
Normativa sulla tracciabilità dei pagamenti (divieto di pagamento stipendi in contanti)
Il tribunale ha valorizzato il divieto di pagamento degli stipendi in contanti (vigente dal 1 luglio 2018) quale elemento di contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente circa la provenienza "per stipendi" di denaro contante rinvenuto molto tempo dopo
Massime di principio
- Nei procedimenti cautelari reali l'ammissibilità dell'impugnazione richiede che chi ricorre alleghi e dimostri, almeno con elementi minimamente verosimili, la relazione tra sé e il bene sottoposto a sequestro (titolarità o pertinenza), pena l'inammissibilità per carenza di interesse
- Non è sufficiente impugnare il sequestro al solo scopo di contestare il "fumus commissi delicti": la contestazione del fumus, se positiva, non produce effetti vincolanti nel giudizio di merito e quindi non può sostituire l'onere di allegare un interesse concreto alla rimozione del vincolo
- Le allegazioni verbali prive di riscontri documentali o indiziari saranno ritenute inverosimili quando esistono elementi contrari (es. denaro trovato in altra abitazione, lontananza temporale dall'ultimo stipendio, divieti normativi sulla tracciabilità dei pagamenti)
- Se la somma è riconducibile formalmente a terzi, il terzo titolare del diritto alla restituzione è il soggetto legittimato; l'indagato non titolare deve comunque dimostrare un interesse concreto (es. rapporto di pertinenza effettiva) per ottenere l'ammissibilità
- Per aumentare le probabilità di ammissibilità del riesame, il ricorrente dovrebbe produrre documenti e indizi concreti (buste paga, bonifici, contratti, prove di finanziamenti, ricevute, dichiarazioni documentate) che colleghino materialmente la somma alla sua posizione
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