Ordinanza n. 655/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Agrigento del 30.10.2024, notificato in data 5.11.2024, contenente ammonimento a tenere una condotta conforme a legge; nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso e del diniego di accesso agli atti decretato della Questura di Agrigento nelle date del 27/09/2024 e 12/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di accesso agli atti del procedimento di ammonimento, adottati il 27 settembre 2024 e il 10 ottobre 2024 e comunicati il 12 ottobre 2024
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato sia il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Agrigento, sia i dinieghi di accesso agli atti del relativo procedimento. Quanto alla domanda di accesso, ha dedotto la lesione delle proprie esigenze e garanzie difensive e la violazione degli artt. 22, 23 e 25 della l. 241/1990. L'Amministrazione ha eccepito la tardività dell'impugnazione, rilevando che il diniego era stato conosciuto il 12 ottobre 2024 e che il ricorso era stato notificato il 2 gennaio 2025. Il ricorrente aveva inizialmente ricevuto il diniego del 27 settembre 2024 e, anziché impugnarlo, aveva presentato una richiesta di riesame il 3 ottobre 2024. La Questura, con atto del 10 ottobre 2024 comunicato il 12 ottobre, si era limitata a confermare il precedente diniego, senza una nuova istruttoria o una nuova motivazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda di accesso agli atti. Il termine decadenziale di trenta giorni decorreva dalla conoscenza del primo diniego, adottato il 27 settembre 2024, poiché l'atto successivo del 10 ottobre 2024, comunicato il 12 ottobre, costituiva una mera conferma priva di autonoma lesività e quindi non impugnabile autonomamente. La Questura non aveva proceduto a un nuovo esame della fattispecie alla luce di elementi nuovi o di una diversa prospettazione dell'interesse all'accesso, ma aveva soltanto ribadito la precedente determinazione. Anche considerando il 12 ottobre come dies a quo, il ricorso notificato il 2 gennaio 2025 sarebbe comunque tardivo. Le spese sono state riservate alla sentenza definitiva, destinata a definire la controversia anche quanto all'impugnazione dell'ammonimento.
Norme richiamate
artt. 22, 23 e 25 l. 241/1990
L'art. 25 è richiamato quale base della tutela giurisdizionale in materia di accesso e del termine decadenziale di trenta giorni per impugnare il diniego; la domanda è stata ritenuta tardiva.
art. 116 c.p.a.
Il giudice ha trattato la domanda di accesso con il rito camerale speciale previsto per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Massime di principio
- Il termine decadenziale per impugnare un diniego di accesso decorre dalla conoscenza del primo provvedimento lesivo e non può essere eluso mediante la reiterazione dell'istanza o la richiesta di riesame all'amministrazione.
- L'atto con cui l'amministrazione si limita a ribadire un precedente diniego, senza una nuova istruttoria, senza l'acquisizione di elementi nuovi e senza una nuova motivazione, costituisce mera conferma: è privo di autonoma portata provvedimentale e non è autonomamente impugnabile.
- Una nuova determinazione in materia di accesso è invece autonomamente impugnabile quando l'amministrazione rinnova la precedente decisione attraverso una nuova istruttoria o una nuova motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →