Cassazione Penale, Sentenza n. 15697/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava l'ordine di demolizione di un immobile acquistato nel 2016, deducendo: (i) mancata tempestiva comunicazione dell'avviso di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e compressione del diritto di difesa con rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza; (ii) carenza di motivazione sul rigetto del rinvio; (iii) vizio di proporzionalità tra ordine demolitorio e diritti invocati (art. 8 CEDU, art. 14 Cost.), con omissione della valutazione di esigenze abitative, ignoranza dell'abusività e gravità dell'illegittimità; (iv) natura sanzionatoria dell'ordine (per via del tempo trascorso), con conseguente invocazione dell'art. 173 c.p. (prescrizione); (v) omissione della valutazione della fiscalizzazione/ sanabilità ai sensi del d.P.R. n.380/2001 e vizi nella valutazione tecnica riguardo alla fattibilità della demolizione e ai rischi per le strutture lecite (richiamando artt. 150 e 152 d.lgs. n.81/2008).
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il ritardo nella comunicazione della CTU costituisca al più una irregolarità non sanzionata e che i ricorrenti non abbiano dimostrato concreto pregiudizio; il diniego del rinvio è stato giudicato legittimo dato il ruolo e le possibilità di partecipazione del consulente di parte. Sul piano del bilanciamento (art. 8 CEDU e art. 14 Cost.) il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente valutato le circostanze (possesso di altri immobili, tempo a disposizione per trovare soluzioni, consapevolezza dell'abusività ereditaria) e ha recepito le conclusioni del CTU che ha ritenuto possibile la demolizione senza danno alle strutture lecite, spiegandone le modalità. La richiesta di qualificare l'ordine come "pena" soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 173 c.p. è stata respinta: l'ordine demolitorio è stato confermato come misura ripristinatoria (non punitiva) e quindi non assoggettabile alla prescrizione penale. La richiesta di fiscalizzazione è stata ritenuta meramente assertiva e non adeguatamente documentata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 8 CEDU
Non garantisce un diritto assoluto all'inviolabilità del domicilio tale da impedire la demolizione di un immobile abusivo finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi; il giudice deve però valutare il principio di proporzionalità considerando circostanze concrete
art. 14 Cost.
Richiamato in relazione al bilanciamento degli interessi, con la Corte che ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione in merito alla proporzionalità dell'ordine demolitorio
art. 173 cod. pen.
Invocato dai ricorrenti per far valere la prescrizione di una sanzione qualora l'ordine demolitorio fosse ritenuto punitivo; la Corte ha invece interpretato l'ordine come misura ripristinatoria (non pena), escludendo l'applicazione della prescrizione penale
d.P.R. n.380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Richiamato in relazione alla possibile fiscalizzazione/sanabilità delle opere abusive; la Corte ha ritenuto che la fiscalizzazione non sia stata provata o adeguatamente proposta dai ricorrenti
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di libertà di forme nell'attività istruttoria del procedimento di esecuzione: è sufficiente che la perizia sia stata messa a disposizione delle parti durante il procedimento per garantire il contraddittorio
d.lgs. n.81/2008, artt. 150 e 152
Richiamati dai ricorrenti per questioni di sicurezza dei lavori di demolizione; la Corte ha ritenuto che il CTU abbia compiuto le indagini tecniche necessarie e che non sussistano ostativi tali da impedire la demolizione
Giurisprudenza della Corte EDU (es. Ivanova e Cherkezov; Kaminskas; Longo c. Italia)
La Corte italiana ha richiamato i criteri ECHR sul bilanciamento/proporzionalità nell'ordine di demolizione: valutare tempo disponibile per sanatoria, possibilità di ricorso, impatto su altri diritti fondamentali e consapevolezza dell'illegittimità; ha però confermato che tali garanzie non estendono automaticamente all'avente causa terzo estraneo quando la decisione è ripristinatoria
Massime di principio
- Il ritardo nella comunicazione dell'avviso di deposito di una CTU è, di per sé, una mera irregolarità non sufficiente ad annullare o rendere illegittimo il provvedimento impugnato, salvo prova di concreto pregiudizio alla difesa
- Il diniego di rinvio dell'udienza per consentire l'esame della CTU può essere legittimo se il consulente di parte ha potuto partecipare all'attività peritale o la perizia è comunque presente negli atti; la difesa deve dimostrare l'effettivo pregiudizio
- L'ordine di demolizione emesso in esecuzione di una sentenza penale è qualificato dalla giurisprudenza italiana ed europea come misura ripristinatoria (di natura reale e non punitiva): pertanto non è soggetto alla prescrizione penale prevista dall'art. 173 c.p.
- Chi acquista un immobile ha il dovere di informarsi sulla liceità delle opere: l'avente causa non può in genere avvalersi della "colpevole ignoranza" per sottrarsi agli effetti di un ordine demolitorio
- Il giudice dell'esecuzione deve operare un bilanciamento motivato tra interessi pubblici e diritti fondamentali (art. 8 CEDU), valutando fattori quali tempo disponibile per sanatoria o trasferimento, alternative abitative e consapevolezza dell'illegittimità; ma la sussistenza di altre abitazioni e la possibilità concreta di demolire senza danni possono giustificare l'ordine
- La possibilità di ottenere una fiscalizzazione/sanatoria deve essere documentata concretamente: mere asserzioni difensive non sono sufficienti a impedire l'esecuzione demolitoria
- Le conclusioni tecniche del CTU (se risultano da accertamenti e sono logicamente motivate) hanno forte valore e il giudice può legittimamente basarsi su di esse per disporre la demolizione, salvo prova contraria puntuale
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