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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15697/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava l'ordine di demolizione di un immobile acquistato nel 2016, deducendo: (i) mancata tempestiva comunicazione dell'avviso di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e compressione del diritto di difesa con rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza; (ii) carenza di motivazione sul rigetto del rinvio; (iii) vizio di proporzionalità tra ordine demolitorio e diritti invocati (art. 8 CEDU, art. 14 Cost.), con omissione della valutazione di esigenze abitative, ignoranza dell'abusività e gravità dell'illegittimità; (iv) natura sanzionatoria dell'ordine (per via del tempo trascorso), con conseguente invocazione dell'art. 173 c.p. (prescrizione); (v) omissione della valutazione della fiscalizzazione/ sanabilità ai sensi del d.P.R. n.380/2001 e vizi nella valutazione tecnica riguardo alla fattibilità della demolizione e ai rischi per le strutture lecite (richiamando artt. 150 e 152 d.lgs. n.81/2008).

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il ritardo nella comunicazione della CTU costituisca al più una irregolarità non sanzionata e che i ricorrenti non abbiano dimostrato concreto pregiudizio; il diniego del rinvio è stato giudicato legittimo dato il ruolo e le possibilità di partecipazione del consulente di parte. Sul piano del bilanciamento (art. 8 CEDU e art. 14 Cost.) il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente valutato le circostanze (possesso di altri immobili, tempo a disposizione per trovare soluzioni, consapevolezza dell'abusività ereditaria) e ha recepito le conclusioni del CTU che ha ritenuto possibile la demolizione senza danno alle strutture lecite, spiegandone le modalità. La richiesta di qualificare l'ordine come "pena" soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 173 c.p. è stata respinta: l'ordine demolitorio è stato confermato come misura ripristinatoria (non punitiva) e quindi non assoggettabile alla prescrizione penale. La richiesta di fiscalizzazione è stata ritenuta meramente assertiva e non adeguatamente documentata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 8 CEDU

    Non garantisce un diritto assoluto all'inviolabilità del domicilio tale da impedire la demolizione di un immobile abusivo finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi; il giudice deve però valutare il principio di proporzionalità considerando circostanze concrete

  • art. 14 Cost.

    Richiamato in relazione al bilanciamento degli interessi, con la Corte che ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione in merito alla proporzionalità dell'ordine demolitorio

  • art. 173 cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti per far valere la prescrizione di una sanzione qualora l'ordine demolitorio fosse ritenuto punitivo; la Corte ha invece interpretato l'ordine come misura ripristinatoria (non pena), escludendo l'applicazione della prescrizione penale

  • d.P.R. n.380/2001 (Testo Unico Edilizia)

    Richiamato in relazione alla possibile fiscalizzazione/sanabilità delle opere abusive; la Corte ha ritenuto che la fiscalizzazione non sia stata provata o adeguatamente proposta dai ricorrenti

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di libertà di forme nell'attività istruttoria del procedimento di esecuzione: è sufficiente che la perizia sia stata messa a disposizione delle parti durante il procedimento per garantire il contraddittorio

  • d.lgs. n.81/2008, artt. 150 e 152

    Richiamati dai ricorrenti per questioni di sicurezza dei lavori di demolizione; la Corte ha ritenuto che il CTU abbia compiuto le indagini tecniche necessarie e che non sussistano ostativi tali da impedire la demolizione

  • Giurisprudenza della Corte EDU (es. Ivanova e Cherkezov; Kaminskas; Longo c. Italia)

    La Corte italiana ha richiamato i criteri ECHR sul bilanciamento/proporzionalità nell'ordine di demolizione: valutare tempo disponibile per sanatoria, possibilità di ricorso, impatto su altri diritti fondamentali e consapevolezza dell'illegittimità; ha però confermato che tali garanzie non estendono automaticamente all'avente causa terzo estraneo quando la decisione è ripristinatoria

Massime di principio

  • Il ritardo nella comunicazione dell'avviso di deposito di una CTU è, di per sé, una mera irregolarità non sufficiente ad annullare o rendere illegittimo il provvedimento impugnato, salvo prova di concreto pregiudizio alla difesa
  • Il diniego di rinvio dell'udienza per consentire l'esame della CTU può essere legittimo se il consulente di parte ha potuto partecipare all'attività peritale o la perizia è comunque presente negli atti; la difesa deve dimostrare l'effettivo pregiudizio
  • L'ordine di demolizione emesso in esecuzione di una sentenza penale è qualificato dalla giurisprudenza italiana ed europea come misura ripristinatoria (di natura reale e non punitiva): pertanto non è soggetto alla prescrizione penale prevista dall'art. 173 c.p.
  • Chi acquista un immobile ha il dovere di informarsi sulla liceità delle opere: l'avente causa non può in genere avvalersi della "colpevole ignoranza" per sottrarsi agli effetti di un ordine demolitorio
  • Il giudice dell'esecuzione deve operare un bilanciamento motivato tra interessi pubblici e diritti fondamentali (art. 8 CEDU), valutando fattori quali tempo disponibile per sanatoria o trasferimento, alternative abitative e consapevolezza dell'illegittimità; ma la sussistenza di altre abitazioni e la possibilità concreta di demolire senza danni possono giustificare l'ordine
  • La possibilità di ottenere una fiscalizzazione/sanatoria deve essere documentata concretamente: mere asserzioni difensive non sono sufficienti a impedire l'esecuzione demolitoria
  • Le conclusioni tecniche del CTU (se risultano da accertamenti e sono logicamente motivate) hanno forte valore e il giudice può legittimamente basarsi su di esse per disporre la demolizione, salvo prova contraria puntuale

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