Cassazione Civile, Sentenza n. 16541/2020 del 31/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'avv. Salvatore Lubiana ha chiesto il pagamento degli onorari dovutigli per l'attività di recupero crediti svolta in giudizio; il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda ritenendo che Italfondiario agisse quale mandataria della società titolare dei crediti e non quale controparte titolare del rapporto professionale, sicché il credito per l'onorario sarebbe spettato alla mandante. In cassazione Lubiana ha censurato: 1) l'utilizzo di documenti dalla resistente non correttamente elencati in comparsa (violazione art. 702 bis, 115 c.p.c. e art.163 c.p.c.); 2) omesso e/o erroneo esame dei fatti decisivi in relazione alla natura del rapporto tra le società (cessione di ramo d'azienda e contratto di "servicing"), con conseguente errore sulla titolarità del rapporto professionale (artt. 2230 e 1388 c.c. richiamati come parametrizzazione della prova/contratto); 3) conseguenze in tema di spese nel caso di accoglimento delle doglianze (art.91 c.p.c.).
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (irregolarità nella elencazione dei documenti), ritenendo che i documenti fossero stati comunque depositati nei termini e consentissero il pieno contraddittorio; ha invece accolto il secondo motivo in parte, rilevando che il Tribunale non ha correttamente valutato la natura del mandato attribuito a Italfondiario (gestione complessiva del servizio di recupero crediti, 'servicing' e/o cessione di ramo d'azienda) e che ciò poteva incidere sulla titolarità del rapporto contrattuale con il difensore. Di conseguenza la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione per nuovo esame della questione e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità; il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
d.P.R. 150/2011 art. 14
Indica il rito d'applicazione per la domanda proposta dal professionista; utilizzato per inquadrare il procedimento ma non oggetto di specifica censura decisoria
cod. proc. civ. art. 702-bis
Richiama le regole sull'istruzione probatoria nelle cause in materia di equo compenso e processi sommari; la Corte ha ritenuto che l'irregolarità formale nell'indicazione dei documenti non fosse decisiva se i documenti erano depositati nei termini e idonei al contraddittorio
cod. proc. civ. art. 115
Principio del libero convincimento del giudice sulla base della valutazione delle prove; richiamato nelle censure sul vizio di motivazione e omesso esame dei fatti decisivi
cod. proc. civ. art. 163 comma 3 n. 5
Prevede l'indicazione dei documenti nella comparsa di risposta; la Corte ha osservato che la norma non impone una forma tassativa che renda i documenti inammissibili se mancasse un elenco formale quando comunque sono depositati nei termini
cod. proc. civ. art. 166
Disciplina il deposito della documentazione con il fascicolo di parte; richiamata per sottolineare l'importanza della tempestività del deposito
cod. civ. art. 1720
Regola il rimborso delle spese sostenute dal mandatario per l'esecuzione del mandato; la Corte ha richiamato il principio per sostenere che il servizio di 'servicing' comporta obblighi di rimborso e può incidere sulla posizione del professionista incaricato
cod. civ. art. 2558
Norma sulla cessione d'azienda; la Corte ha richiamato l'insegnamento secondo cui la cessione di un ramo d'azienda comporta la successione nei contratti funzionali al ramo ceduto, con possibile trasferimento della posizione negoziale verso il cessionario
cod. proc. civ. art. 360 n. 5
Consente la cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha accolto il ricorso in ragione di un omesso/erroneo esame dei dati probatori rilevanti circa la natura del mandato e la cessione del ramo d'azienda
cod. proc. civ. art. 91
Regola la liquidazione delle spese di lite; evocata dal ricorrente in rapporto alle conseguenze dell'eventuale modificazione della decisione di merito
cod. civ. artt. 2230 e 1388
Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e alla natura contrattuale; la Corte li ha considerati nell'ambito della ricostruzione della natura del rapporto fra le società e il professionista
cod. proc. civ. art. 380
Norma richiamata per la rimessione della causa durante la fase di legittimità; la causa è stata trattata in udienza pubblica dopo rimessione ex art. 380
Massime di principio
- La mera elencazione formale dei documenti in calce alla comparsa di risposta non è decisiva se i documenti sono comunque depositati nei termini e hanno consentito il pieno contraddittorio: l'irregolarità formale non invalida automaticamente l'uso probatorio.
- Quando l'attività affidata a un soggetto consiste nella gestione complessiva del recupero crediti (servicing) o quando si verifica la cessione di un ramo d'azienda, va valutata la sussistenza di una successione nei rapporti contrattuali: il cessionario del ramo può subentrare nei rapporti funzionali e nelle posizioni obbligatorie relative al servizio, con effetti sulla titolarità dei rapporti con i professionisti incaricati.
- Se il giudice di merito omette di esaminare fatti o prove decisivi ai fini della decisione, sussiste motivo di cassazione per omesso esame (art. 360 n.5 c.p.c.), con conseguente rinvio per nuovo esame.
- La qualificazione giuridica del rapporto (mandato limitato versus mandato di gestione/servicing o cessione di ramo d'azienda) è determinante per stabilire chi debba il compenso al professionista; occorre analizzare l'oggetto del mandato e la concreta organizzazione del servizio affidato.
- Le questioni relative alle spese di lite seguono l'esito del nuovo esame di merito: la decisione di cassazione che rinvia non decide definitivamente le domande sostanziali e rimette al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del grado di cassazione.
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