Cassazione Penale, Sentenza n. 13854/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione dei giudici territoriali inadeguata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non contenga la necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Ha ritenuto congrua la misura della pena (anche perché inferiore alla misura media edittale) e adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma richiamata in relazione al reato contestato (codice della strada, guida in condizioni previste dall'art. 116). La Corte non ha annullato la condanna né rilevato errore di applicazione della norma sostanziale
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in riferimento alla mancata riconoscibilità di ragioni di esonero dal pagamento della somma destinata alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesti solo la determinazione della pena o il diniego delle attenuanti generiche deve contenere un'analisi critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata; mere asserzioni generiche sono inammissibili
- Se la motivazione del giudice di merito mostra argomentazioni coerenti e la pena è inferiore alla misura media edittale, la Corte di Cassazione riconosce la congruità della misura e tende a non riformare la decisione
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede adeguata motivazione da parte del giudice di merito; tuttavia, la sua valutazione è rimessa in larga parte al potere discrezionale del giudice e solo carenze motivazionali rilevanti sono sanzionate in Cassazione
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove previsto, di somme a favore della Cassa delle ammende; eccezioni richiedono motivate ragioni di esonero
- Per impugnare con successo la determinazione della pena è utile dimostrare concretamente errori di calcolo, violazioni di legge nella determinazione dell'elemento sanzionatorio o grave illogicità nella motivazione, non la sola contrarietà soggettiva alla misura inflitta
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