Cassazione Penale, Sentenza n. 45862/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per lesioni personali, deducendo un vizio di motivazione. Sostengono che la lite sarebbe stata iniziata da Calamita Cosimo, che avrebbe colpito per primo Marinaro Domenico, il quale avrebbe reagito solo per legittima difesa per tutelare la propria incolumità; in subordine chiedevano il riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui, pur essendovi un primo colpo inferto da Calamita, è poi intervenuta una fase successiva e distinta in cui Marinaro, con il concorso della moglie, ha aggredito violentemente Calamita Cosimo e il figlio Andrea con sproporzione rispetto all'evento iniziale; perciò non sono sussistenti i requisiti della legittima difesa (attualità del pericolo, inevitabilità dell'offesa, proporzionalità della reazione) e neppure l'attenuante della provocazione, essendo la sproporzione così grave da escludere lo stato d'ira o il nesso causale. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
prescrive la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilita'
Applicato per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e la somma di €3.000,00 in conseguenza della declaratoria di inammissibilita' del ricorso
Giurisprudenza - Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 (Di Francesco)
presente nella motivazione della sentenza impugnata come richiamo ai limiti del sindacato di cassazione sulla valutazione della prova
Conferma il principio che in sede di legittimita' non e' possibile sostituire la ricostruzione dei fatti fatta dai giudici di merito con una diversa rilettura; il vizio di motivazione richiede carenza o illogicita' della motivazione, o travisamento di prova decisiva
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013 (D'Ambrogi)
richiamata in relazione all'interpretazione dell'attenuante della provocazione
Stabilisce che l'attenuante della provocazione non opera quando la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e la reazione e' cosi' grave da escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra fatto ingiusto e ira
Massime di principio
- La legittima difesa richiede attualita' del pericolo, impossibilita' di evitarlo diversamente e proporzionalita' della reazione: se la reazione e' successiva e sproporzionata rispetto all'offesa iniziale, la scriminante non opera
- La deduzione di un vizio di motivazione in cassazione non puo' sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito con una diversa ricostruzione fattuale; va dimostrata l'assenza o l'illogicita' della motivazione o il travisamento della prova decisiva
- L'attenuante della provocazione e' esclusa quando la sproporzione tra la provocazione e la reazione e' talmente macroscopica da interrompere il nesso causale o escludere lo stato d'ira
- Se il giudice di merito individua piu' fasi distinte dell'evento (colpo iniziale e successiva aggressione), la fase successiva puo' configurare responsabilita' autonoma e non essere coperta da giustificazione invocata per la prima reazione
- In cassazione, la declaratoria di inammissibilita' del ricorso puo' comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
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