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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23732/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato con ricorso per cassazione una sentenza di condanna del Tribunale di Cosenza emessa nei confronti di un imputato per il delitto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000. Il ricorso chiedeva l'annullamento della decisione nella parte in cui il giudice monocratico aveva omesso qualsiasi statuizione sulla confisca prevista dall'art. 12-bis del medesimo decreto legislativo. Il motivo dedotto era l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione alla disciplina della confisca. Nel frattempo, prima della trattazione in Cassazione, la difesa ha comunicato di aver proposto appello avverso la stessa sentenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, essendo stato successivamente proposto appello dall'imputato contro la stessa sentenza, il ricorso del Pubblico Ministero dovesse essere trattato congiuntamente all'impugnazione proposta dalla difesa e, ricorrendo la connessione di cui all'art. 12 c.p.p., dovesse convertirsi in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p. La Corte ha quindi disposto la conversione del ricorso per cassazione in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice posta a base della sentenza di condanna impugnata; il testo non specifica oltre il contenuto del fatto contestato.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Prevede la confisca in relazione ai reati tributari; il ricorso lamenta l'omessa statuizione sulla confisca da parte del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Censura di legittimità per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, invocata dal ricorrente per contestare l'omessa confisca.

  • art. 580 c.p.p.

    Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi e sussiste connessione, il ricorso per cassazione si converte in appello e va trattato congiuntamente all'altro gravame.

  • art. 12 c.p.p.

    La connessione tra i procedimenti/impugnazioni è stata ritenuta sussistente perché la confisca presuppone la conferma della responsabilità per il fatto-reato.

Massime di principio

  • Se contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi e tra i procedimenti sussiste la connessione prevista dall'art. 12 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello e trattato unitariamente all'altro gravame.
  • La richiesta di confisca prevista per un reato tributario può essere esaminata solo se resta ferma la valutazione di sussistenza del fatto e la sua attribuibilità all'imputato; perciò la doglianza sulla confisca è logicamente dipendente dalla cognizione sulla responsabilità.
  • L'omessa statuizione sulla confisca in una sentenza di condanna per reato tributario può essere fatta valere deducendo violazione di legge, ma la forma e il mezzo di impugnazione devono coordinarsi con gli altri gravami proposti avverso la medesima decisione.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale

Testo integrale

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