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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17958/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne pronunciate con rito abbreviato: per Lagalante contestata la mancata declaratoria di improcedibilità per assenza di querela in relazione al furto di energia elettrica (capo 1), la presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato Lafornara come persona informata sui fatti (rilevate come vizio dell'acquisizione ai sensi dell'art. 63 c.p.p.), la mancata riqualificazione del reato di ricettazione (capo 3) nella simulazione (capo 4) e vizi di motivazione sul diniego delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio; per Lafornara dedotta l'inutilizzabilità patologica delle proprie dichiarazioni rese il 13/03/2019 (perché già sussistevano indizi di responsabilità) ai sensi degli artt. 191, 438(6-bis), 63 c.p.p., e contestata la motivazione circa la responsabilità per i reati contestati e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetti di ammissibilità e carenza di specificità ex artt. 581 e 591 c.p.p., ritenendo: a) non fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Lafornara nel rito abbreviato, perché l'art. 438(6-bis) delimita la rilevabilità alle sole violazioni di un "divieto probatorio" e non alle patologie dell'acquisizione disciplinate dall'art. 63 c.p.p.; b) non essersi dimostrata la decisività delle dichiarazioni ritenute viziati rispetto al compendio probatorio (doppia conforme: motivazione d'appello conforme a quella di primo grado; la sentenza richiama altri elementi decisivi come perquisizioni, riscontri e dichiarazioni di terzi); c) le censure di merito (travìsamento della prova, riqualificazione) sono generiche e reiterative di questioni già decise; d) la mancata deduzione in appello della mancanza della querela rende inammissibile la sua sollevazione in cassazione e non rilevabile d'ufficio alla luce del principio tantum devolutum quantum appellatum e della giurisprudenza della Sezione Unite; e) condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e di una sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 438, comma 6-bis

    Nel rito abbreviato la rilevabilità dell'inutilizzabilità delle prove è limitata alle violazioni di un "divieto probatorio"; le patologie relative alle modalità di acquisizione disciplinate dall'art. 63 c.p.p. non rientrano automaticamente tra le inutilizzabilità rilevabili in sede di abbreviato.

  • Codice di procedura penale, art. 63

    Regola le modalità di escussione delle persone; la Corte ha ritenuto che la violazione di tale norma attenga alla modalità di acquisizione dell'elemento istruttorio e, salvo casi di divieto probatorio, non comporti automaticamente inutilizzabilità nel giudizio abbreviato.

  • Codice di procedura penale, art. 191, comma 1

    Disciplina i divieti probatori: la Corte distingue tra la nozione generale di "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" e la nozione più ristretta di "violazione di un divieto probatorio" rilevabile nel rito abbreviato.

  • Codice di procedura penale, artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c)

    Richiedono la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; i ricorsi che riproducono censure già esaminate in appello o prive della necessaria specificità sono inammissibili.

  • Codice penale, artt. 624 e 625 n.2

    Norme sostanziali relative al furto e alla ricettazione: sono i reati per i quali sono stati condannati gli imputati in primo e secondo grado (richiamate in motivazione come oggetto dell'accertamento di responsabilità).

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Norme sulle cause di non punibilità e sulle condizioni di procedibilità: la Corte sottolinea che, pur essendo operativa la nuova condizione di procedibilità, la relativa eccezione doveva essere proposta in appello e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese processuali e l'imposizione di somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la liquidazione delle spese e la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato la rilevabilità delle inutilizzabilità probatorie è ristretta: solo le violazioni configuranti un "divieto probatorio" possono essere automaticamente considerate inutilizzabili ai sensi dell'art. 438(6-bis) c.p.p.
  • La mera irregolarità nella modalità di acquisizione di una dichiarazione (art. 63 c.p.p.) non basta, nel rito abbreviato, per escludere automaticamente la prova: occorre dimostrare la sussistenza di un divieto probatorio o la decisività dell'elemento viziato rispetto al compendio probatorio.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e non riprodurre censure già esaminate in appello; questioni nuove o non dedotte in appello (es. mancanza di querela/procedibilità) sono inammissibili se non rilevabili d'ufficio.
  • La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello allineate) limita il sindacato della Cassazione sul vizio di motivazione: la censura è ammissibile solo per travisamento evidente delle prove o quando l'appello abbia utilizzato elementi probatori non esaminati dal primo giudice.
  • Chi impugna deve dimostrare la "decisività" di un elemento probatorio che si assume viziato; senza tale prova di resistenza la censura sull'inutilizzabilità è manifestamente infondata.
  • Le questioni relative al regime di procedibilità devono essere tempestivamente dedotte in appello; la loro introduzione tardiva in cassazione è preclusa salvo che la questione sia rilevabile d'ufficio.

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