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Sentenza

Sentenza n. 4718/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della nota prot. 39327 del 27/09/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificata in pari data, con la quale è stata rigettata l’istanza prot. 9706 del 26/04/2021 di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202413804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione acquisito in Spagna per l'insegnamento su posto di sostegno, deducendo plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. In via cautelare aveva chiesto la sospensione dell'efficacia del diniego; la domanda cautelare era stata accolta con ordinanza del 6 marzo 2025. Prima dell'udienza pubblica, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione perché aveva concluso positivamente la partecipazione ai percorsi INDIRE.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il ricorrente aveva comunicato il venir meno dell'interesse alla decisione in ragione della positiva conclusione dei percorsi INDIRE. Il giudice non ha esaminato le censure di violazione di legge ed eccesso di potere né il merito della legittimità del diniego ministeriale. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale amministrativo è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione, anche per effetto del conseguimento da parte del ricorrente di una diversa utilità idonea a soddisfare la posizione sostanziale dedotta in giudizio.
  • La dichiarazione della parte circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione giustifica la definizione del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo.
  • In presenza di sopravvenuto difetto di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, anche in ragione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla materia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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