Cassazione Penale, Sentenza n. 47329/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con numerosi motivi: vizio di determinazione della pena (non tener conto del ruolo marginale della Turi e dell'essere prestanome), inutilizzabilità delle dichiarazioni del Lombardi ai sensi dell'art. 192 c.p.p., erronea qualificazione giuridica dei fatti (contestazione di concorso tra reato tributario ex art. 10 D.Lgs. n.74/2000 e bancarotta fraudolenta documentale), mancanza dell'elemento soggettivo per la bancarotta fraudolenta documentale, richiesta di qualificazione come bancarotta documentale semplice, censura del concorso tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per operazioni dolose, contestazione dell'aggravante ex art. 219 I.fall. e della mancata prevalenza delle attenuanti generiche, e doglianza sulla determinazione della pena per eccessivo incremento per continuazione. Il Barina ha inoltre contestato la ritenuta qualità di amministratore di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i principali motivi di ricorso, in gran parte, inammissibili o generici e ha confermato l'affermazione di responsabilità e la dosimetria della pena principale decisa dalla corte territoriale. Tuttavia ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie 'fallimentari' (irrogate in base all'ultimo comma dell'art. 216 L.F.) alla luce della declaratoria di incostituzionalità della norma e della giurisprudenza che impone al giudice di merito di determinare la durata delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; ha disposto rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste per rideterminare le pene accessorie. Resta intatto il passaggio in giudicato sulla responsabilità penale e sulla pena principale. Per la non totale soccombenza, i ricorrenti non sono stati condannati al pagamento delle spese processuali né a sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Le dichiarazioni rese da terzi imputati possono essere censurate; però in cassazione il ricorrente deve dimostrare l'incidenza dell'eventuale esclusione di tali elementi sulla "prova di resistenza". Se le residue prove erano sufficienti, la censura è inammissibile.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
Il reato tributario di occultamento/distruzione di documenti non è materia identica alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: le due norme hanno ambiti distinti e non si applica specialità ex art. 15 c.p.
Legge fallimentare, art. 216 (bancarotta fraudolenta documentale)
«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa»
La parte finale dell'art. 216 è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui fissava automaticamente la durata di dieci anni; ciò comporta che la durata delle pene accessorie non può più essere calcolata sulla base della cornice normativa oggi invalida, ma deve essere determinata concretamente dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
Legge fallimentare, art. 217 (bancarotta semplice)
La bancarotta semplice può avere elemento soggettivo anche colposo; la bancarotta fraudolenta documentale richiede invece dolo (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture) e finalità di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Legge fallimentare, art. 219
La c.d. continuazione fallimentare può costituire circostanza aggravante ma è soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche; il giudice di merito deve motivare adeguatamente il confronto.
Legge fallimentare, art. 223
La bancarotta impropria per operazioni dolose (art. 223 comma 2, n.2) riguarda condotte dolose che devono avere nesso eziologico con il fallimento; possono configurare autonomi reati se consistono in comportamenti differenti e dolosi che hanno causato il fallimento (concorso materiale).
art. 133 c.p.
I criteri per la determinazione della pena (quantificazione e valutazione delle circostanze) devono essere applicati dal giudice di merito anche nella fissazione della durata delle pene accessorie quando la normativa non fissa una durata determinata.
artt. 163 e 175 c.p.
Norme relative ai benefici sanzionatori (es. sospensione condizionale, misure alternative): la corte territoriale ha motivato l'esclusione in relazione alla gravità e all'entità del danno.
art. 37 c.p.
La Corte ha richiamato il principio che la determinazione della durata delle pene accessorie non deve essere automaticamente rapportata alla durata della pena principale, ma stabilita in concreto dal giudice di merito.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F. nella parte che fissava automaticamente la durata di dieci anni delle pene accessorie, imponendo la necessità di determinazione concreta della loro durata da parte del giudice.
Massime di principio
- In cassazione le censure meramente di merito sulla dosimetria della pena sono inammissibili: la Corte verifica solo la correttezza del processo logico-giuridico, non ricalcola arbitrariamente la pena.
- La inutilizzabilità di dichiarazioni altrui (es. chiamata di correo) richiede che il ricorrente dimostri l'incidenza dell'esclusione sulle residue prove; in mancanza la censura si considera aspecifica e inammissibile.
- I reati tributari e le fattispecie fallimentari similari (es. art. 10 D.Lgs. 74/2000 vs art. 216 L.F.) possono coesistere ma non sono specialità l'uno dell'altro: occorre valutare autonomamente gli elementi costitutivi di ciascuna norma.
- Per i reati di bancarotta: la differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale dipende dall'elemento soggettivo (colpa possibile nella semplice, dolo necessario nella fraudolenta) e dalla finalità di pregiudizio o profitto.
- La responsabilità di un amministratore formale può essere riconosciuta se emerge la sua consapevolezza, anche generica, delle attività illecite svolte tramite un amministratore di fatto: il giudice può desumerla da indici e comportamenti sintomatici.
- Il concorso materiale tra diverse fattispecie fallimentari è possibile quando sono presenti comportamenti dolosi diversi e autonomi che abbiano contribuito al fallimento; il concorso formale è escluso se le norme tutelano interessi diversi.
- Dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, la durata delle pene accessorie non può più essere fissata sulla base della formula invalida: il giudice di merito deve rideterminarle concretamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- La non totale vittoria in cassazione (accoglimento parziale limitato alle pene accessorie) non comporta condanna alle spese per i ricorrenti quando restano immutate le statuizioni principali a loro sfavore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47184/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47185/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47187/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47188/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2022 del 14/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →