Sentenza del 22/04/2016 n. 8115 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio sostenendo che il condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002 non impedisse all'Amministrazione finanziaria di contestare i crediti IVA indicati dalla contribuente, derivanti da detrazioni relative a operazioni inesistenti. La Corte ha accolto il ricorso principalmente perché il condono, incidendo sull'IVA, tributo armonizzato, è incompatibile con il diritto dell'Unione europea e deve essere disapplicato. Inoltre, ha precisato che, anche secondo il diritto interno, il condono estingue i debiti fiscali ma non rende incontestabili i crediti esposti dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando i ricorsi originariamente proposti dalla società contribuente contro gli avvisi di accertamento relativi ai crediti IVA degli anni 2000 e 2001. È stata riconosciuta la possibilità per l'Amministrazione di disconoscere i crediti IVA derivanti da operazioni inesistenti e di applicare le relative sanzioni. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9, commi 9 e 10
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate
La norma sul condono tombale non può essere applicata all'IVA in contrasto con il diritto dell'Unione europea. In ogni caso, secondo l'interpretazione della Corte, essa non rende intangibili i crediti fiscali dichiarati, lasciando all'Ufficio il potere di contestarli.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977
Le misure nazionali che comportano una rinuncia generalizzata alla corretta applicazione o riscossione dell'IVA sono incompatibili con il sistema europeo dell'IVA.
Art. 10 del Trattato CE
Il principio di effettività impone al giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto dell'Unione europea e di disapplicare la normativa interna incompatibile, anche senza una specifica richiesta delle parti.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 36-bis e 36-ter; D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Rappresentano le attività di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni che la disciplina del condono lasciava comunque esercitabili dall'Amministrazione, ma non hanno impedito, nel caso concreto, la disapplicazione del condono per incompatibilità con il diritto europeo.
Massime di principio
- Un condono fiscale non può impedire i controlli o la riscossione corretta dell'IVA quando la disciplina nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
- Il condono può definire o ridurre i debiti tributari, ma non trasforma automaticamente in definitivi i crediti IVA indicati dal contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare crediti derivanti da operazioni inesistenti anche se il contribuente ha aderito a un condono, soprattutto quando si tratta di un tributo armonizzato come l'IVA.
- Il giudice nazionale deve rilevare e applicare d'ufficio il diritto dell'Unione europea, disapplicando la norma interna incompatibile anche se la questione non è stata sollevata tempestivamente dalle parti.
- In presenza di crediti IVA fittizi o non documentati, l'adesione a una definizione agevolata non esclude necessariamente il recupero dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni.
Testo integrale
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