Cassazione Penale, Sentenza n. 37658/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per più motivi: (1) contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalla coimputata Laura Scatigna, denunciando travisamento della prova e vizi di motivazione; (2) dedotta insufficienza probatoria e confusione tra concorso di persone nel reato e mera connivenza, sostenendo che i riscontri non fossero autosufficienti per provare il concorso; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.); (4) censura del trattamento sanzionatorio e della determinazione della pena base (rilevando insufficiente motivazione sulla scelta della pena e sull'incidenza del dato ponderale della sostanza e delle modalità di occultamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi come reiterativi e manifestamente infondati rispetto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Scatigna, che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato e che risultavano corredate da plurimi riscontri oggettivi (viaggi congiunti, biglietti, telefonino in possesso, soggiorno in Olanda in località non turistica, ecc.). I motivi relativi al concorso (4°,5°,6°) sono stati ritenuti infondati poiché la Corte d'Appello ha dimostrato il contributo fattivo dei ricorrenti (accompagnamento, finanziamento, messa a disposizione di utenza telefonica) idoneo a integrare il concorso; il motivo sull'attenuante ex art.114 c.p. è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e comunque manifestamente infondato per la rilevanza del contributo dei ricorrenti all'azione criminosa; le doglianze sulla determinazione della pena (9° e 10° motivo) sono manifestamente infondate perché la Corte d'Appello ha motivato l'applicazione di una pena superiore al minimo con riferimento al peso della sostanza e alle modalità complessive dell'azione, nel rispetto della discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato che le condotte descritte integravano un contributo concorsuale e non mera connivenza
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Norma sulla detenzione e importazione di stupefacenti; la fattispecie contestata è stata ricondotta a questa norma
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 7
Prevede la collaborazione come causa di attenuazione: la Corte ha rilevato che l'eventuale mancata collaborazione piena da parte della dichiarente non inficia la credibilità delle sue dichiarazioni
Codice penale, art. 114
Attenuante per contributo di minima importanza: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato che il loro apporto fosse trascurabile nell'economia del reato
Codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena: la Corte d'Appello ha motivato la scelta della pena con riferimento al peso della sostanza e alle modalità dell'azione, esercitando la propria discrezionalità nei limiti di legge
Codice di procedura penale, art. 192, commi 2 e 3
Regola la valutazione delle prove e degli indizi; la Corte ha richiamato la possibilità di valutare elementi di riscontro unitamente alle dichiarazioni del chiamante in correità senza che detti elementi debbano avere tutti i requisiti propri degli indizi formali
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Consente il ricorso per cassazione per travisamento della prova solo in casi specifici; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito
Massime di principio
- Le dichiarazioni eteroaccusatorie possono essere ritenute idonee a sostenere una condanna se adeguatamente corroborate da riscontri oggettivi: non è necessario che ogni singolo riscontro sia autosufficiente, ma che nel loro complesso confermino la versione dichiarativa
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione della prova di merito è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito quando la motivazione è congrua e non illogica; il ricorso per travisamento della prova richiede specificità e, in caso di "doppia conforme", dimostrazione che il dato probatorio sia stato introdotto ex novo in sede di appello
- Per distinguere concorso di persone e mera connivenza occorre valutare il contributo concreto e funzionale al compimento del reato (es. organizzazione del viaggio, finanziamento, messa a disposizione di mezzi o utenze), non solo la materialità dell'atto di trasporto
- L'attenuante della partecipazione di minima importanza (art.114 c.p.) richiede una valutazione puntuale che dimostri che il contributo del concorrente sia causalmente trascurabile rispetto all'evento; deduzioni generiche e non comparate sono normalmente insufficienti
- La determinazione della pena è rimessa in ampia misura alla discrezionalità del giudice di merito; è richiesta una motivazione più dettagliata solo quando la pena si discosta notevolmente dalla misura media edittale
- In sede di impugnazione è strategico proporre censure specifiche e documentate che mettano in luce incongruenze oggettive o nuove prove: motivi meramente reiterativi o basati su diversa valutazione degli stessi atti sono frequentemente ritenuti inammissibili
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