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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33109/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zennaro ha chiesto l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. (nessun delitto della stessa indole commesso nei 5 anni dalla condanna con pena sospesa). Il GIP ha rigettato l'istanza ritenendo ostativa la presenza di carichi pendenti per fatti commessi nel quinquennio successivo alla condanna. Il ricorrente ha impugnato chiedendo che, ai fini dell'ostatività, si richieda non la mera esistenza di procedimenti pendenti o di notitia criminis, ma l'accertamento della commissione del nuovo reato con decisione irrevocabile, in linea con il principio di presunzione di innocenza (art. 27 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Rovigo per nuovo esame. La Suprema Corte ha affermato che, ai fini del rigetto dell'istanza di estinzione ex art. 167 c.p., non è sufficiente la mera esistenza di procedimenti pendenti o di annotazioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.: è invece necessario che la commissione del nuovo delitto sia stata accertata con sentenza irrevocabile. La Corte richiama precedenti (tra cui Sez.1, n.28616/2021) e la sentenza della Corte Costituzionale n.107/1998 a fondamento del principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato. La pronuncia conclude che paralizzare o respingere l'istanza in attesa di un evento processuale incerto sarebbe irragionevole e contrario alla presunzione di innocenza; pertanto l'ordinanza impugnata è annullata e rinviata.

Norme richiamate

  • art. 167 cod. pen.

    La commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile

    La Corte interpreta l'art.167 nel senso che l'ostatività all'estinzione opera solo se esiste una sentenza penale irrevocabile che accerta la responsabilità per il nuovo delitto; la mera presenza di procedimenti pendenti non è sufficiente

  • art. 27, comma 2 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale di presunzione di innocenza: nessuno può essere considerato colpevole fino a sentenza irrevocabile; da questo deriva l'impossibilità di usare carichi pendenti per negare l'estinzione

  • art. 335 cod. proc. pen.

    L'iscrizione di una notitia criminis o di un procedimento nel registro di cui all'art.335 non può sostituire l'accertamento definitivo richiesto per impedire l'estinzione

  • Sentenza Corte Costituzionale n.107/1998

    Usata per riaffermare il principio che un reato attribuito a un soggetto non può ritenersi commesso fino all'accertamento con sentenza irrevocabile, nel contesto dell'estinzione del reato

  • Sez.1, Cass. Sent. n.28616 del 27/05/2021

    "La commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione... solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile"

    Precedente della Cassazione confermato dalla sentenza impugnata: occorre decisione irrevocabile per far valere la causa ostativa

  • D.lgs. n.188/2021 (attuazione Direttiva 2016/343)

    Richiamato come rafforzamento della presunzione di innocenza e del coordinamento con i principi europei sulla presunzione di non colpevolezza

Massime di principio

  • Per negare l'estinzione ai sensi dell'art.167 c.p. è necessaria una sentenza penale irrevocabile che accerti la commissione del nuovo delitto nel quinquennio; carichi pendenti o annotazioni nel registro non bastano.
  • Va operata una distinzione tra il fatto materiale (il comportamento illecito collocabile nel quinquennio) e l'accertamento giudiziale della responsabilità: il primo può essere anteriore o concomitante, ma l'effetto ostativo si produce solo con l'accertamento definitivo.
  • Il principio di presunzione di innocenza (art.27 Cost.) impedisce che procedimenti non definitivi precludano diritti dell'imputato, come la declaratoria di estinzione; il giudice non può paralizzare l'istanza in attesa di eventi processuali incerti.
  • Se sussiste solo un procedimento pendente relativo a fatti nel quinquennio, è ragionevole proporre l'istanza di estinzione; il giudice dovrà motivare adeguatamente se la nega, ma non può farlo limitandosi alla mera esistenza del procedimento.
  • Nel caso concreto, verificare sempre lo stato dei procedimenti successivi: se esiste una condanna definitiva per delitto della stessa indole intervenuta entro il quinquennio, l'estinzione è esclusa; in mancanza di decisione irrevocabile l'istanza deve poter essere accolta o riesaminata.

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