Sentenza n. 11/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione cautelare - del verbale della Commissione giudicatrice del 14 gennaio 2025, n.1, pubblicato in pari data sul sito web dell’Università di Milano, avente ad oggetto la determinazione dei criteri di valutazione relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 14/A1, settore scientifico disciplinare GSPS-01/A – Filosofia politica, codice concorso 5609, nella parte in cui dispone che il contributo in opere collettanee che non sia enucleabile e distinguibile, sia considerato paritario tra tutti i coautori, nonché, nella parte in cui prevede l’assegnazione di un pari punteggio alle monografie e agli articoli in rivista internazionale; - del verbale della Commissione giudicatrice del 17 febbraio 2025, n. 2, pubblicato sul sito web dell’Università di Milano in data 18 febbraio 2025, avente ad oggetto l’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati relativamente al concorso n. 5609, limitatamente alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e dell’attività didattica svolta dalla candidata Maria Paola Ferretti; - del verbale della Commissione giudicatrice del 3 marzo 2025, n. 4, pubblicato sul sito web dell’Università di Milano il successivo 7 marzo, avente ad oggetto l’esame orale dei candidati, nonché la redazione della graduatoria finale di concorso, nonché l’individuazione della candidata Maria Paola Ferretti quale vincitrice dello stesso; - del Decreto del Rettore 7 marzo 2025, n. 1387 – non firmato digitalmente - con cui è dichiarata vincitrice della procedura selettiva la candidata Maria Paola Ferretti; nonché: - del provvedimento di presa in servizio, non noto al ricorrente e su cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti; nonché: - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di chiamata per un posto di professore universitario di prima fascia, inclusi i criteri di valutazione, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la graduatoria e la dichiarazione della candidata vincitrice
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, abilitato alle funzioni di professore di prima fascia e partecipante alla procedura di chiamata ex art. 18 l. 240/2010, ha contestato quattro profili. Primo, ha censurato il criterio con cui la commissione aveva previsto che, nei lavori in collaborazione, l'apporto non enucleabile e distinguibile fosse considerato paritario tra i coautori, nonché la concreta valutazione, con punteggi prossimi al massimo, di tre pubblicazioni collettanee della candidata poi vincitrice. Secondo, ha dedotto l'irragionevolezza e l'illogicità dell'attribuzione del medesimo punteggio massimo, pari a quattro punti per prodotto, alle monografie e agli articoli in riviste internazionali. Terzo, ha contestato la valutazione dell'attività didattica e integrativa della controinteressata, deducendo difetto di istruttoria e travisamento quanto all'attribuzione di punteggi per attività didattica nell'ambito di dottorati e per attività di relatore o correlatore di tesi di dottorato, nonostante la documentazione avrebbe indicato attività diverse. Quarto, ha censurato l'attribuzione alla controinteressata del massimo punteggio per consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica, nonostante una produzione ritenuta quantitativamente e qualitativamente inferiore. Il ricorrente ha inoltre contestato la conseguente individuazione della controinteressata quale vincitrice.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte relativa alla predeterminazione e applicazione del peso attribuito all'apporto individuale nei lavori in collaborazione. La commissione, pur richiamando il criterio della determinazione analitica dell'apporto individuale, aveva attribuito a tale profilo un peso massimo di soli 0,1 punti su 4 per ciascuna monografia o pubblicazione in rivista internazionale, senza spiegare le ragioni di tale marginale valorizzazione né indicare criteri scientifici internazionali o riferiti alle peculiarità del settore. La dichiarazione della candidata circa l'equa partecipazione alla concezione e stesura delle opere collettanee è stata ritenuta apodittica e non idonea, da sola, a dimostrare l'apporto individuale. La commissione aveva così attribuito 0,05 punti per ciascuna delle tre pubblicazioni collettanee, con una riduzione complessiva di soli 0,15 punti, senza motivazione sufficiente. Il TAR ha altresì accolto il secondo motivo, ritenendo illogica e irragionevole l'equiparazione, quanto a punteggio massimo, tra monografie e articoli in riviste internazionali. Né il verbale né le difese dell'amministrazione spiegavano, sulla base di parametri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale o delle peculiarità del settore, le ragioni dell'identico peso; il riferimento difensivo al Research Excellence Framework è stato considerato integrazione postuma della motivazione e comunque non adeguatamente dimostrato come parametro internazionale pertinente. Il quarto motivo è stato assorbito, poiché la rivalutazione delle pubblicazioni avrebbe dovuto riflettersi anche sul punteggio relativo alla consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica. Gli ulteriori profili non espressamente esaminati sono stati assorbiti. Il TAR ha annullato gli atti impugnati nelle parti relative ai criteri viziati, alla valutazione conseguente delle pubblicazioni e all'individuazione della vincitrice, rimettendo gli atti all'Università affinché procedesse alla riedizione del potere mediante una nuova commissione, in diversa composizione, previa rimodulazione dei criteri e con motivazione congrua e ragionevole. L'Università e la controinteressata sono state condannate, in parti uguali, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia presso il singolo ateneo, mediante valutazione comparativa locale di candidati in possesso dell'abilitazione scientifica.
art. 4 d.P.R. 117/2000
«Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione [...] l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione»
Impone alla commissione di considerare e determinare analiticamente l'apporto individuale del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione; il criterio non può essere eluso mediante una valorizzazione meramente apparente o priva di motivazione.
art. 7 del Regolamento dell'Università degli Studi di Milano per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
Riproduce i criteri di valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni, compresa la determinazione analitica dell'apporto individuale nei lavori in collaborazione e la valutazione della consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica.
art. 11 del bando di concorso
«Nella riunione preliminare, la Commissione, nel rispetto dei parametri massimi predeterminati in sede regolamentare, riprodotti nella lex specialis, potrà ulteriormente dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi [...] considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione»
Consente alla commissione di dettagliare i criteri e differenziare i pesi delle tipologie di pubblicazione, ma richiede che tale esercizio sia coerente con i parametri regolamentari, con le peculiarità del settore e adeguatamente motivato.
art. 13 del bando di concorso
«determinazione analitica [...] dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione»
Vincola la commissione a una determinazione analitica dell'apporto individuale nelle opere collettanee.
art. 6 del Regolamento dell'Università degli Studi di Milano
Individua i criteri per la valutazione dell'attività didattica, integrativa e di servizio agli studenti.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa e della valutazione concorsuale.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Sono richiamati in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per il reclutamento universitario, la commissione deve determinare analiticamente l'apporto individuale del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, predeterminando criteri effettivi e verificabili, eventualmente fondati su parametri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento; non è sufficiente una generica presunzione di paritarietà né una dichiarazione apodittica del candidato priva di elementi riscontrabili.
- La possibilità di valorizzare pubblicazioni collettanee non esonera la commissione dal motivare concretamente come sia stato individuato e ponderato l'apporto individuale del candidato. Un peso meramente simbolico attribuito a tale criterio, senza spiegazione delle ragioni e della sua coerenza con il settore scientifico-disciplinare, integra illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione.
- La commissione di concorso può differenziare il peso delle diverse tipologie di pubblicazione, oppure equipararle, solo sulla base di criteri coerenti con la disciplina della procedura, con le peculiarità del settore scientifico-disciplinare e con parametri scientifici pertinenti; l'equiparazione tra monografie e articoli in riviste internazionali è illegittima se non sorretta da una motivazione specifica e verificabile.
- La motivazione dell'atto amministrativo deve precedere l'adozione dell'atto e non può essere integrata, in giudizio, mediante argomentazioni difensive dell'amministrazione volte a spiegare ex post criteri di valutazione non esplicitati dalla commissione.
- Quando sono annullati i criteri di valutazione e le relative valutazioni comparative, la riedizione della procedura deve essere affidata a una commissione in diversa composizione, previa rimodulazione dei criteri viziati e nuova valutazione motivata dei candidati.
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