Risoluzione n. 55 del 20/03/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che il cd. "visible fee" sui RAEE storici va incluso nella base imponibile IVA e tassato con la stessa aliquota del bene venduto, mentre i contributi versati dai produttori al Consorzio scontano il 10% se il Consorzio svolge direttamente la gestione dei rifiuti, oppure il 20% se la affida a terzi.
Trattamento IVA dei RAEE storici e dei contributi ai Consorzi
Trattamento IVA dei RAEE storici e dei contributi consortili
La Risoluzione n. 55/E del 20 marzo 2007 affronta il trattamento IVA applicabile ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con particolare attenzione ai RAEE "storici" e ai contributi versati dai produttori ai consorzi di gestione. L’Agenzia delle Entrate distingue tra la somma addebitata all’acquirente al momento della vendita del nuovo prodotto e i versamenti effettuati dai produttori al Consorzio, fornendo indicazioni su base imponibile e aliquota applicabile.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, attuativo delle Direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE, che attribuisce ai produttori l’onere di istituire, gestire e finanziare sistemi di raccolta, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE. Vengono inoltre richiamate le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di base imponibile IVA, nonché la disciplina sulle aliquote agevolate per talune prestazioni di gestione rifiuti.
Distinzione tra le diverse tipologie di RAEE
Il D.Lgs. n. 151/2005 prevede criteri diversi di finanziamento in base all’origine e alla data di immissione sul mercato dei RAEE:
- RAEE provenienti dai nuclei domestici e immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005, definiti "RAEE storici";
- RAEE provenienti dai nuclei domestici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
- RAEE provenienti da attività professionali. Per i RAEE storici domestici, il finanziamento dei costi di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento è a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno in cui si verificano i costi. Fino al 13 febbraio 2011, il produttore può indicare all’acquirente, separatamente dal prezzo del bene, i costi di gestione dei RAEE storici, con la c.d. "visible fee".
Quesito posto dal Consorzio
Il Consorzio Alfa chiede quale sia il corretto trattamento IVA:
- delle somme indicate dal produttore all’acquirente al momento della vendita di nuovi prodotti, a titolo di costo per la gestione dei RAEE storici;
- delle somme che i produttori versano ai Consorzi di appartenenza per finanziare la gestione dei RAEE.
Soluzione prospettata dal Consorzio
Il Consorzio riteneva che:
- gli importi addebitati all’acquirente dovessero essere assoggettati ad IVA con la stessa aliquota dell’apparecchio venduto, ai sensi dell’articolo 12 del DPR n. 633/1972;
- tali importi non potessero essere considerati prestazioni autonome di gestione rifiuti soggette all’aliquota del 10%, né anticipazioni in nome e per conto escluse da IVA ex articolo 15 del DPR n. 633/1972;
- i contributi versati dai produttori al Consorzio dovessero essere soggetti all’aliquota ordinaria del 20%, non essendo corrispettivi per una prestazione di smaltimento del Consorzio.
Base imponibile IVA del cd. "visible fee"
L’Agenzia osserva che, per i RAEE storici domestici, il "visible fee" rappresenta l’importo che il produttore riceve dall’acquirente in aggiunta al prezzo della nuova apparecchiatura, corrispondente ai costi di gestione dei RAEE storici posti a carico del produttore dal D.Lgs. n. 151/2005. Tale importo è quindi parte del corrispettivo della cessione del bene.
Richiamando l’articolo 11, parte A, n. 1, lettera a), della VI direttiva 77/388/CEE, poi trasfuso nell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, e l’articolo 13 del DPR n. 633/1972, la Risoluzione afferma che la base imponibile è costituita dall’intero corrispettivo dovuto al cedente, comprensivo di oneri e spese inerenti all’esecuzione. Ne deriva che il cd. "visible fee" non può essere escluso dalla base imponibile IVA.
Aliquota applicabile al cd. "visible fee"
L’Agenzia conclude che, in applicazione dell’articolo 12 del DPR n. 633/1972, le somme addebitate all’acquirente per i costi di gestione dei RAEE storici seguono la stessa aliquota IVA della cessione principale del bene. Anche se esposte separatamente in fattura, tali somme scontano dunque l’IVA nella misura prevista per la nuova apparecchiatura elettrica o elettronica ceduta.
Trattamento IVA dei contributi versati al Consorzio
Per i contributi che i produttori versano al Consorzio nell’ambito di sistemi di raccolta collettivi, la Risoluzione richiama l’aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti.
L’Agenzia sottolinea che i RAEE provenienti dai nuclei domestici, se rientrano nelle categorie dell’allegato 1A del D.Lgs. n. 151/2005, possono essere considerati rifiuti urbani. Pertanto, quando il produttore organizza la gestione in forma collettiva e il Consorzio svolge direttamente le attività di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, i contributi versati scontano l’aliquota IVA del 10%.
Ipotesi di affidamento a terzi
Se invece il Consorzio affida la gestione dei RAEE storici a soggetti esterni, ad esempio tramite appalto, i contributi corrisposti dai produttori al Consorzio sono qualificati come corrispettivi di una generica prestazione di fare. In tale caso si applica l’aliquota ordinaria del 20%.
Conclusione
La Risoluzione distingue quindi tra:
- il corrispettivo addebitato al consumatore per i RAEE storici, che entra nella base imponibile della cessione principale e segue la relativa aliquota IVA;
- i contributi dovuti dai produttori al Consorzio, che beneficiano dell’aliquota del 10% solo se il Consorzio gestisce direttamente i rifiuti, mentre scontano il 20% se la gestione è affidata a terzi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 22 mar 2007Risoluzione n. 58 del 22/03/2007
- Risoluzione · 22 mar 2007Risoluzione n. 57 del 22/03/2007
- Risoluzione · 22 mar 2007Risoluzione n. 56 del 22/03/2007
- Risoluzione · 23 mar 2007Risoluzione n. 61 del 23/03/2007
- Risoluzione · 23 mar 2007Risoluzione n. 60 del 23/03/2007
- Risoluzione · 23 mar 2007Risoluzione n. 59 del 23/03/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →