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Risoluzione

Risoluzione n. 60 del 23/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che, per trasferimenti di beni paesaggistici e ambientali, l’aliquota agevolata del 3% si applica solo se i beni sono stati espressamente dichiarati di notevole interesse pubblico secondo la procedura del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Non basta la mera collocazione in aree boschive o la qualificazione generale del bene; occorrono il provvedimento e la sua trascrizione, oppure l’avvio del procedimento nei casi previsti.

Imposta di registro agevolata del 3% per trasferimenti di beni paesaggistici

Imposta di registro sui trasferimenti di beni paesaggistici

La Risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, dei trasferimenti di terreni agricoli e boschivi con ruderi di fabbricati ricompresi in aree boschive e forestali e/o in ambito di reperimento per parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale. Il punto centrale è verificare se tali trasferimenti possano beneficiare dell’aliquota agevolata del 3% prevista dall’articolo 1, comma 4, della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Quesito e tesi del contribuente

A seguito di asta pubblica, un soggetto si è aggiudicato un lotto immobiliare composto da due fabbricati ridotti a ruderi e da terreni agricoli e boschivi. L’area è stata certificata dal Comune come ricompresa in aree boschive e forestali e/o in ambito di reperimento per parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale, con soggezione, in caso di modifica, alla disciplina paesaggistica regionale.

Il notaio incaricato ha chiesto se il trasferimento potesse essere assoggettato a imposta di registro proporzionale con aliquota del 3%. Il contribuente ha sostenuto l’applicabilità dell’agevolazione richiamando:

  • l’art. 1, comma 4, della Tariffa parte I del TUR;
  • l’art. 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che richiama le agevolazioni previste dall’art. 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512;
  • la qualificazione dei beni come cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica;
  • la finalità di conservazione perseguita dalla Regione Toscana.

Evoluzione normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione della disciplina agevolativa per evidenziare il coordinamento tra le norme:

  • l’art. 5 della legge n. 512/1982 aveva previsto, per i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla legge n. 1089/1939, un’imposta ridotta al 50% dell’aliquota ordinaria;
  • il TUR del 1986, all’art. 1, comma 4, della Tariffa parte prima, ha poi previsto per tali trasferimenti l’aliquota del 4%;
  • l’art. 7, comma 6, della legge n. 488/1999 ha ridotto detta aliquota al 3%.

Con riferimento ai beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale, la legge n. 394/1991 rinvia alle agevolazioni dell’art. 5 della legge n. 512/1982, ma tale richiamo non risulta perfettamente coordinato con l’evoluzione successiva della normativa fiscale e paesaggistica.

Presupposti dell’agevolazione secondo l’Agenzia

Secondo l’Agenzia, il regime di favore applicabile ai beni paesaggistici è quello oggi previsto dall’art. 1, comma 4, della Tariffa parte prima del TUR, con aliquota del 3%. Tuttavia, l’agevolazione è subordinata a requisiti specifici e non si applica in base alla sola natura paesaggistica o ambientale del contesto.

L’Agenzia precisa che i beni paesaggistici erano inizialmente individuati dall’art. 1 della legge n. 1497/1939 e poi dall’art. 139 del d.lgs. n. 490/1990; il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) disciplina oggi la procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico agli articoli 134, 136, 137, 138, 139, 140 e 141.

Per i beni in esame, la condizione indispensabile per l’aliquota agevolata è la dichiarazione di notevole interesse pubblico emanata ai sensi dell’art. 140 del Codice Urbani, con le formalità previste dalla legge e la trascrizione nei registri immobiliari.

Documentazione richiesta e adempimenti

Per fruire dell’aliquota del 3%, l’Agenzia richiama, in quanto compatibili, le prescrizioni già previste per i beni culturali nell’ambito della nota all’art. 1 della Tariffa parte I del TUR. In particolare, la parte acquirente deve:

  • se il vincolo è già esistente, dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo risultanti dai registri immobiliari;
  • se il vincolo non è ancora stato imposto, presentare contestualmente all’atto da registrare un’attestazione rilasciata dall’Amministrazione competente, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo.

Per i beni paesaggistici, in concreto, è necessario che:

  • sia emanato il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dall’autorità competente;
  • il provvedimento sia trascritto nei registri immobiliari, come previsto dall’art. 140, comma 4, del Codice Urbani;
  • alla richiesta di registrazione sia esibita la dichiarazione di notevole interesse pubblico oppure l’avvio del relativo procedimento.

Esito interpretativo

L’Agenzia conclude che l’aliquota agevolata del 3% non spetta sulla base della sola appartenenza dell’area a contesti boschivi, forestali o naturali protetti, né per il solo richiamo a finalità di tutela paesaggistica. È invece necessaria l’espressa dichiarazione di notevole interesse pubblico del bene, secondo la procedura prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con i relativi adempimenti di trascrizione e documentazione al momento della registrazione dell’atto.

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