Risoluzione n. 58 del 22/03/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene non elusiva, nei limiti dei fatti rappresentati, la scissione parziale proporzionale di ALFA Srl con trasferimento del patrimonio immobiliare a una nuova beneficiaria, purché non sia funzionale alla cessione delle partecipazioni. Sono richiamate le valide ragioni economiche dell’operazione, la neutralità fiscale della scissione ex art. 173 TUIR e l’irrilevanza elusiva delle successive donazioni di quote tra il socio di maggioranza e i figli, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di verificare eventuali disegni unitari più ampi.
Interpello su scissione parziale proporzionale di ALFA Srl
Istanza di interpello su scissione parziale proporzionale di ALFA Srl
Il documento contiene la risposta dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello relativa a una scissione parziale proporzionale proposta da ALFA Srl. L’operazione viene esaminata sotto il profilo dell’eventuale elusività fiscale, anche in relazione a successive donazioni di quote tra i soci familiari.
Fattispecie rappresentata
ALFA Srl svolge attività di acquisto, vendita e noleggio di palancole e attrezzature per l’edilizia, nonché lavori di palificazione, escavazioni, opere stradali, acquedotti, fognature, difesa idraulica, impianti di depurazione e altre attività tecnologiche. Nell’oggetto sociale rientrano anche la costruzione, compravendita, lottizzazione e locazione di immobili, oltre alla costruzione, compravendita e gestione di impianti sportivi.
La compagine sociale è composta da quattro persone fisiche:
- socio A: Euro 27.000 pari al 54%
- socio B: Euro 13.000 pari al 26%
- socio C: Euro 5.000 pari al 10%
- socio D: Euro 5.000 pari al 10%
I soci B, C e D sono figli legittimi del socio A.
La società possiede un terreno edificabile, due fabbricati strumentali classificati D/7 e D/1, un garage C/6, tre fabbricati civili A/3 con due garage pertinenziali C/6, e detiene inoltre in leasing un fabbricato D/7 che concede in sublocazione a terzi.
Il socio A intendeva:
- donare al socio B la nuda proprietà del 9,15% delle quote, mantenendo l’usufrutto e conservando la piena proprietà del restante 44,85%
- successivamente, procedere a una scissione parziale proporzionale mediante attribuzione del patrimonio immobiliare, dei fondi ammortamento relativi agli immobili trasferiti e del contratto di leasing a una nuova società beneficiaria in forma di Srl
- mantenere nella beneficiaria gli stessi soci di ALFA Srl, con identiche percentuali di partecipazione
- realizzare la scissione a valori contabili e in continuità di valori fiscali
- far sì che la beneficiaria conceda in locazione i fabbricati strumentali ad ALFA Srl e sublocazione a terzi dell’immobile in leasing a prezzi di mercato
- entro dieci anni, e comunque non prima di quattro/cinque anni, trasferire a B anche l’usufrutto sul 9,15% e poi donare in parti uguali a B, C e D le restanti quote del 44,85% delle società risultanti
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Secondo la società, la scissione non sarebbe finalizzata a compiere atti o negozi elusivi, ma sarebbe sostenuta da valide ragioni economiche:
- concentrare nella scissa l’attività commerciale caratteristica
- ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare nella beneficiaria secondo logiche imprenditoriali del settore
L’istante affermava inoltre che l’operazione non era preordinata alla cessione o liquidazione delle partecipazioni della beneficiaria.
Anche le successive donazioni di usufrutto e quote ai figli venivano qualificate come non elusive, poiché finalizzate soltanto alla distribuzione delle quote secondo la volontà del socio A e al ricambio generazionale nella gestione dell’azienda.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, evidenziando che un’operazione è elusiva solo se ricorrono congiuntamente alcuni presupposti:
- rientro in una delle fattispecie del terzo comma dell’art. 37-bis
- aggiramento di obblighi o divieti dell’ordinamento
- perseguimento di un risparmio d’imposta disapprovato dal sistema
- assenza di valide ragioni economiche
Neutralità fiscale della scissione
La scissione parziale proporzionale, considerata isolatamente, è ritenuta fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR e non elusiva. Il trasferimento del patrimonio immobiliare a una nuova beneficiaria, con continuità di valori fiscali, non sottrae tali beni al regime ordinario dei beni d’impresa.
I plusvalori del ramo immobiliare trasferito restano latenti e concorreranno a formare il reddito secondo le ordinarie regole quando gli immobili saranno ceduti o assegnati ai soci.
Rischi di elusione e condizioni rilevanti
L’Agenzia precisa che la scissione potrebbe assumere valenza elusiva solo se fosse preordinata alla successiva cessione delle quote della scissa o della beneficiaria, con il fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado ai beni di secondo grado, cioè dalle attività aziendali o immobili alle partecipazioni, soggette a un regime più mite.
Nel caso esaminato, tuttavia, non emerge un aggiramento di norme tributarie, poiché la società dichiara che non vi è intenzione di cedere a terzi le quote della beneficiaria.
Contratto di leasing immobiliare
Il trasferimento del contratto di leasing alla beneficiaria comporta soltanto il subentro di quest’ultima nella posizione della società utilizzatrice. La nuova titolare potrà riscattare il bene o cedere il contratto; in quest’ultimo caso, la sopravvenienza realizzata sarà tassata ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del TUIR.
Donazioni di usufrutto e di quote ai figli
Le donazioni successive del socio A non sono considerate elusive:
- la donazione del diritto di usufrutto sul 9,15% delle quote al socio B
- la successiva donazione, in parti uguali, delle restanti quote ai figli B, C e D
Tali operazioni sono ritenute coerenti con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e la continuità nella gestione dell’azienda di famiglia.
Precisazioni sul patrimonio netto della beneficiaria
L’Agenzia precisa che, ai fini fiscali, il patrimonio netto destinato alla beneficiaria deve rispecchiare percentualmente la natura di capitale e/o riserve di utili esistenti nella scissa prima della scissione. Il capitale di costituzione della beneficiaria deve quindi essere formato secondo la natura delle poste di patrimonio netto presenti nella società scissa.
Conclusione e riserva di controllo
Nei limiti dei fatti rappresentati e a condizione che l’operazione non sia funzionale a un disegno di dismissione delle partecipazioni della beneficiaria e della scissa, la scissione parziale proporzionale non presenta profili di elusività. Essa è considerata sorretta da valide ragioni economiche e non diretta ad aggirare norme tributarie per ottenere un vantaggio fiscale indebito.
Resta comunque impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, DPR n. 600 del 1973, per verificare se l’operazione e altri atti collegati non rappresentati si inseriscano in un più ampio disegno elusivo.
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