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Risoluzione

Risoluzione n. 57 del 22/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene elusivo il conferimento delle partecipazioni nella BETA S.p.A. in ALFA S.p.A. da parte dei quattro fratelli Omega, perché finalizzato solo a ottenere il controllo formale della target e il vantaggio dell’art. 177, comma 2, TUIR senza valide ragioni economiche. La norma agevolativa si applica solo se la conferitaria acquisisce ex novo il controllo, mentre qui il controllo era già riconducibile ai medesimi soggetti.

Scambio di partecipazioni mediante conferimento e profili elusivi ex art. 177 TUIR

Istanza di interpello su scambio di partecipazioni mediante conferimento

Il documento contiene la risposta dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello presentata da ALFA S.p.A. ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge n. 413/1991. L’istanza riguarda gli effetti fiscali di un’operazione di scambio di partecipazioni realizzata tramite conferimento di azioni della BETA S.p.A. nella holding di famiglia ALFA S.p.A.

Fattispecie rappresentata

I soggetti coinvolti sono i quattro fratelli Omega, ciascuno titolare del 25% di ALFA S.p.A., società holding iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 385/1993. ALFA S.p.A. possiede il 28,9131% del capitale di BETA S.p.A., società operativa attiva nella produzione e commercializzazione di compound di PVC.

La restante partecipazione in BETA S.p.A. è così distribuita:

  • 10,1087% a ciascuno dei quattro fratelli Omega;
  • 30,6521% complessivamente ad altre persone fisiche.

L’operazione prospettata consiste nel conferimento, da parte dei fratelli Omega, di tutte le partecipazioni da essi detenute in BETA S.p.A. in ALFA S.p.A., in cambio di partecipazioni della conferitaria.

Secondo quanto rappresentato, l’operazione consentirebbe:

  • l’acquisizione del controllo di BETA S.p.A. da parte di ALFA S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
  • una gestione più efficiente dei rapporti interni alla famiglia;
  • un più efficace esercizio dell’attività di direzione e coordinamento della società operativa.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

ALFA S.p.A. sostiene che l’operazione rientri nell’art. 177, comma 2, del TUIR, norma che disciplina lo scambio di partecipazioni mediante conferimenti in società quando la conferitaria acquisisce il controllo della partecipata.

L’istante ritiene che, se il conferimento avviene in modo tale che l’incremento del patrimonio netto della conferitaria sia pari al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite:

  • non emerga alcun reddito imponibile in capo ai conferenti;
  • le azioni ALFA S.p.A. ricevute abbiano un valore fiscale pari a quello delle azioni BETA S.p.A. conferite;
  • le azioni BETA S.p.A. iscritte nell’attivo patrimoniale di ALFA S.p.A. mantengano il valore fiscalmente riconosciuto in capo ai conferenti.

La società precisa inoltre che, ricevuti i conferimenti, intende aumentare il capitale sociale e iscrivere una riserva sovrapprezzo azioni, previa relazione giurata ex art. 2343 c.c.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in primo luogo l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, evidenziando che alcuni atti, fatti e negozi possono essere disconosciuti se realizzano una costruzione elusiva. Per qualificare un’operazione come elusiva devono ricorrere congiuntamente:

  • l’inquadramento in una delle fattispecie indicate dal terzo comma dell’art. 37-bis;
  • l’aggiramento di obblighi o divieti dell’ordinamento;
  • il perseguimento di un risparmio d’imposta disapprovato dal sistema;
  • la mancanza di valide ragioni economiche.

Viene poi esaminato l’art. 177, comma 2, del TUIR, che stabilisce che, nei conferimenti mediante i quali la conferitaria acquisisce il controllo di diritto di un’altra società ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., le partecipazioni ricevute dal conferente sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formatesi nella conferitaria per effetto del conferimento.

Interpretazione dell’Agenzia sull’art. 177, comma 2, TUIR

L’Agenzia chiarisce che il comma 2 dell’art. 177 non configura un regime di neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio di valutazione ai fini della determinazione del reddito del conferente.

La norma comporta l’emersione di una plusvalenza solo se la conferitaria iscrive un valore superiore all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. Di conseguenza, la mancata emersione di plusvalenze o minusvalenze è possibile soltanto quando l’incremento del patrimonio netto della conferitaria coincida con il valore fiscale delle partecipazioni conferite.

L’Agenzia osserva inoltre che il regime del comma 2 dell’art. 177 è stato esteso, con il decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 344/2003, anche ai conferimenti effettuati da persone fisiche non imprenditori.

Valutazione della fattispecie concreta

Pur riconoscendo che, in astratto, la disciplina del comma 2 potrebbe applicarsi anche al caso rappresentato, l’Agenzia ritiene che la concreta operazione prospettata presenti profili elusivi.

In particolare, rileva che:

  • i conferenti sono quattro persone fisiche che sono anche soci della conferitaria ALFA S.p.A.;
  • non emergono valide ragioni economiche nell’operazione;
  • il controllo della BETA S.p.A. risulta già, di fatto, riconducibile ai fratelli Omega prima del conferimento;
  • l’operazione è strutturata solo per consentire alla holding di famiglia di acquisire formalmente il controllo della target.

Secondo l’Agenzia, viene così violata la ratio dell’art. 177, comma 2, TUIR, che è quella di favorire le aggregazioni aziendali quando la conferitaria assuma ex novo il controllo della società target.

Conclusione

L’operazione descritta viene considerata posta in essere al solo fine di consentire ai fratelli Omega di conferire le partecipazioni in BETA S.p.A. senza l’emersione di plusvalenze imponibili, evitando la tassazione a valore normale prevista dall’art. 9 del TUIR.

L’Agenzia conclude quindi che il conferimento presenta evidenti profili elusivi, poiché:

  • manca di valide ragioni economiche;
  • è finalizzato a conseguire un indebito risparmio fiscale;
  • aggira la disciplina ordinaria di valutazione al valore normale.

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