Risoluzione n. 59 del 23/03/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le autovetture usate dalla società per visitare i clienti non sono beni strumentali in senso fiscale e quindi i relativi costi sono integralmente indeducibili ai fini IRES. Per l’IVA, la detrazione sui costi di acquisto e gestione dei veicoli non strumentali segue le regole generali fino alla pubblicazione del provvedimento UE che autorizza la limitazione della detrazione.
Deducibilità costi autovetture e detrazione IVA per veicoli non strumentali
Deducibilità e detrazione IVA delle autovetture utilizzate dall’impresa
La risoluzione affronta il trattamento fiscale di quattro autovetture utilizzate da una società commerciale nell’attività di vendita di macchinari e attrezzature per il settore del legno. Il chiarimento riguarda sia la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, sia la detrazione IVA sui costi di noleggio e sui costi correlati di esercizio.
Quesito presentato dalla società
La società istante svolge attività di vendita di macchinari e attrezzature, oltre ad attività di progettazione, installazione, vendita e manutenzione di impianti industriali di aspirazione e cabine di verniciatura. Precisa che:
- l’attività di progettazione e installazione è secondaria e funzionale alla vendita di macchine per la lavorazione del legno;
- la vendita avviene tramite mandati di agenzia;
- opera senza locali espositivi né punti vendita;
- si avvale di due autocarri e di quattro autovetture, di cui tre in leasing e una a noleggio di lungo termine, usate esclusivamente dai venditori.
La società chiede se, ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, tali autovetture possano essere considerate strumentali e quindi se i relativi costi siano interamente deducibili; chiede inoltre il trattamento IVA per noleggio, carburanti, pedaggi autostradali, assicurazioni, manutenzioni e riparazioni.
Soluzione prospettata dall’istante
La società sostiene che le autovetture costituiscano beni strumentali all’attività d’impresa, poiché:
- l’impresa non dispone di una struttura di vendita al pubblico;
- l’attività commerciale viene svolta tramite agenti e venditori dipendenti;
- il personale utilizza le autovetture esclusivamente per la vendita propagandistica.
Da ciò trae la conclusione che i costi di acquisto e di esercizio siano integralmente deducibili e che l’IVA sui medesimi costi, compreso il noleggio, sia integralmente detraibile.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sulla strumentalità
L’Agenzia richiama l’articolo 164 del TUIR, come modificato dal decreto-legge n. 262 del 2006, e la circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007, che conferma l’orientamento già espresso nella circolare n. 48/E del 1998. Secondo tale orientamento, sono strumentali all’attività d’impresa solo i beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, come le autovetture impiegate in un’attività di noleggio.
L’Amministrazione precisa che, ai fini della strumentalità, non rilevano le particolarità organizzative invocate dalla società, come:
- l’assenza di locali di vendita;
- l’uso delle autovetture da parte dei venditori;
- l’attività svolta in forza di mandati di agenzia.
Le autovetture utilizzate da un’impresa commerciale per visitare i clienti e presentare i prodotti non rientrano quindi nella nozione di beni “destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa” di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a), n. 1, TUIR.
Trattamento ai fini delle imposte dirette
Poiché le autovetture non sono considerate strumentali all’attività propria dell’impresa, l’Agenzia conclude che:
- non si applica il regime di integrale deducibilità previsto per i beni strumentali;
- non si applica neppure il regime relativo agli automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui alla lettera b-bis), poiché i veicoli sono usati esclusivamente per fini aziendali e non come fringe benefit.
Di conseguenza, per i quattro veicoli in esame, utilizzati con contratto di leasing o di noleggio di lungo termine, si applica il regime della totale indeducibilità ai fini IRES sia del costo di acquisto sia dei costi di gestione.
Trattamento IVA
Per l’IVA, l’Agenzia richiama l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, come modificato, che prevede per i veicoli a motore che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa una detrazione limitata secondo la percentuale autorizzata dall’Unione Europea.
La limitazione della detrazione opera però solo dalla pubblicazione del relativo provvedimento di autorizzazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Fino a tale momento, l’IVA assolta sull’acquisto e sulla gestione dei beni in esame resta detraibile secondo le regole generali degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972.
Conclusione operativa
La risoluzione stabilisce quindi che:
- le autovetture usate per visitare i clienti non sono beni strumentali in senso fiscale;
- i relativi costi sono integralmente indeducibili ai fini IRES;
- per l’IVA, in attesa dell’autorizzazione UE e della sua pubblicazione, la detrazione segue le regole ordinarie;
- la risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello ai sensi del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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