Risoluzione n. 61 del 23/03/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le cessioni di cruschello in polvere e di cruschello in pellet rientrano tra i prodotti assoggettabili all’IVA del 4%, sulla base della classificazione doganale fornita dall’Agenzia delle Dogane.
Aliquota IVA del 4% su cruschello in polvere e in pellet
Aliquota IVA applicabile alle cessioni di cruschello in polvere e in pellet
La risoluzione esamina l’istanza di interpello presentata da ALFA S.r.l. ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per conoscere il corretto trattamento IVA delle cessioni di cruschello in polvere e di cruschello in pellet, sia ad uso combustibile sia ad uso mangime. L’Amministrazione finanziaria conclude per l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%.
Quesito posto dal contribuente
La società chiede di sapere quale aliquota IVA debba applicarsi alle cessioni dei prodotti indicati. Il dubbio riguarda sia il cruschello in polvere sia il cruschello in pellet, anche quando quest’ultimo sia destinato all’impiego come combustibile o come mangime nell’ambito zootecnico.
Soluzione proposta dall’istante
Secondo la società istante, dovrebbe applicarsi l’aliquota IVA del 4% prevista dal n. 17 della Tabella A, Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Tale aliquota, nella prospettazione del contribuente, varrebbe:
- per le cessioni di cruschello in polvere;
- per le cessioni di cruschello in pellet, sia se utilizzato come combustibile sia se impiegato come mangime;
- per il pellet ottenuto dalla lavorazione del cruschello in polvere.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Per rispondere al quesito, l’Agenzia ritiene necessario individuare correttamente l’inquadramento doganale dei prodotti. A tal fine acquisisce il parere dell’Agenzia delle Dogane, espresso con nota n. 488 del 9 febbraio 2007.
Sulla base dei test di laboratorio, l’Agenzia delle Dogane ritiene che:
- il cruschello in polvere;
- il cruschello in pellet possano essere considerati "crusche, stacciature ed altri residui anche agglomerati in forma di pellets, derivati dalla molitura di cereali e aventi tenore di amido superiore al 28%";
- tali prodotti vadano classificati al codice NC 2302.3090 della vigente Tariffa Doganale;
- la classificazione corrisponda alla voce 2302 della Tabella A, Parte II, punto 17 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
Conclusione sul regime IVA
In ragione di tale classificazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile alle cessioni dei prodotti indicati l’aliquota IVA del 4% ai sensi della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Il richiamo è al punto 17, che include espressamente le "crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi".
Riferimento procedurale
La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in relazione all’istanza di interpello trasmessa dalla Direzione Regionale competente.
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